Page 196 - Quaderno 2017-1
P. 196
184
espressa, limitato all’assistenza pratica e amministrativa. Inoltre, il numero 1038 qualifica la
fiducia reciproca come presupposto e caposaldo del MAE, statuendo che l’attuazione del
meccanismo del mandato d’arresto potrà essere sospesa solo nel caso di grave e persistente
violazione, da parte di uno Stato membro, dei principi sanciti dall’art. 6, paragrafo 1 TUE39
constatata dal Consiglio in applicazione dell’art. 7 paragrafo 1 dello stesso Trattato e con le
conseguenze previste al paragrafo 2 dello stesso articolo. Si tratta dello speciale
procedimento sanzionatorio introdotto dal Trattato di Amsterdam, al fine di rafforzare
ulteriormente la tutela dei diritti fondamentali dell’Unione, secondo il quale in caso di
violazioni gravi e persistenti, il Consiglio europeo, su proposta di un terzo degli Stati
membri o della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, può,
deliberando a maggioranza qualificata, sospendere lo Stato responsabile da alcuni dei diritti
derivanti dal trattato, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo in seno al
Consiglio stesso. Si tratta di una procedura dal carattere eminentemente politico, che fa
riferimento ad una situazione generale di violazione dei diritti umani, non alla violazione
effettiva o potenziale dei diritti dell’accusato nella fattispecie. La rilevanza di essa, quale
strumento di tutela dei diritti umani nel contesto del MAE, non va, tuttavia, sottovalutata.
È, infatti, sufficiente pensare al fenomeno della lentezza della giustizia in Italia, che ha
condotto ad una irrefrenabile valanga di sentenze di condanna da parte della Corte europea
dei diritti dell’uomo40 che ha rimarcato la responsabilità del nostro Paese per la violazione
endemica e costante di una delle garanzie fondamentali dell’equo processo.
In linea teorica non può essere accantonata l’eventualità che venga azionato il
dispositivo accertativo-sanzionatorio richiamato nel Preambolo, al fine di sospendere gli
effetti della decisione quadro nei confronti di una nazione che versa in uno stato di
continuata, e quasi tollerata violazione di uno dei diritti fondamentali della persona ricercata.
38 (10) Il meccanismo del mandato d’arresto europeo si basa su un elevato livello di fiducia tra gli Stati
membri. L’attuazione di tale meccanismo può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione
da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all’articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull’Unione
europea, constatata dal Consiglio in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, dello stesso trattato, e con le
conseguenze previste al paragrafo 2 dello stesso articolo.
39 Lo Statuto della Corte penale internazionale descrive, con le disposizioni del titolo 9, un sistema di
cooperazione giudiziaria verticale “di tipo secondario” tra la Corte e gli Stati Parte. In proposito si veda
M. PISANI, La consegna dell’estradando: tipologie ed equipollenti, in Temi e casi di procedura penale internazionale,
Milano 2001.
40 La prima, oramai, storica sentenza di condanna nei confronti dell’Italia per la irragionevole durata di un
processo, seppure, nella fattispecie, civile, si ebbe nel caso Capuano, ed è datata 25.6.1987; si trattava, in
particolare, di un procedimento di cognizione definito dopo dieci anni e quattro mesi.

