Page 195 - Quaderno 2017-1
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      Il principio in esame esige che, prima di decidere se e come esercitare una propria
competenza non esclusiva, l’Unione valuti se gli obiettivi dell’azione prevista possano essere
realizzati sufficientemente tramite un’azione dei Paesi membri ovvero possano essere
realizzati meglio a livello dell’Unione. Ed è ciò che afferma il punto 735 del Preambolo, al
fine di sottolineare che l’attività normativa dell’Unione in materia si giustifica appieno in
ragione della dimensione e dell’effetto dell’azione istituzionale. La seconda parte della
formulazione in parola afferma anche la compatibilità dell’attività di normazione al principio
di proporzionalità, che esige la corrispondenza proporzionale delle azioni dell’Unione allo
scopo da perseguire, recitando “la presente decisione quadro si limita a quanto necessario
per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità […]”.

      I punti n. 836 e 937 del Preambolo sono di grande importanza teorica e sistematica
rappresentando un’anticipazione della struttura procedurale del MAE.

      Il considerando n. 8 stabilisce, in via generale, la necessità di un controllo sufficiente,
da parte dell’autorità dell’esecuzione, il che implica che, in seguito alla comunicazione del
mandato d’arresto da parte dell’autorità emittente, gli organi giurisdizionali dello Stato
richiesto, a ciò deputati, prendano una decisione relativamente alla consegna.

      Il numero 8 vale, invece, a ridimensionare il ruolo, storicamente preminente, delle
autorità centrali, nell’esecuzione del MAE. Evolvendosi la disciplina, nel senso di un sistema
completamente fondato sulla semplice consegna della persona richiesta, il ruolo delle
autorità centrali diventa, di conseguenza, marginale e residuale, essendo, per disposizione

   interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione
   prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo
   delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario.
   L’azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del
   presente trattato.
35 Poiché l’obiettivo di sostituire il sistema multilaterale di estradizione creato sulla base della convenzione
   europea di estradizione del 13 dicembre 1957 non può essere sufficientemente realizzato unilateralmente
   dagli Stati membri e può dunque, a causa della dimensione e dell’effetto, essere realizzato meglio a livello
   dell’Unione, il Consiglio può adottare misure, nel rispetto del principio di sussidiarietà menzionato
   all’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e all’articolo 5 del trattato che istituisce le Comunità
   europee. La presente decisione quadro si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in
   ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
36 (8) Le decisioni relative all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo devono essere sottoposte a un
   controllo sufficiente, il che implica che l’autorità giudiziaria dello Stato membro in cui la persona ricercata
   è stata arrestata dovrà prendere la decisione relativa alla sua consegna.
37 (9) Il ruolo delle autorità centrali nell’esecuzione del mandato d’arresto europeo dev’essere limitato
   all’assistenza pratica e amministrativa.
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