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quale è stato emesso un mandato d’arresto, qualora sussistano elementi oggettivi per
ritenere che il mandato stesso è stato emesso allo scopo di perseguire o punire la persona
stessa a causa del suo sesso, della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, delle
sue opinioni politiche o delle sue abitudini sessuali. In tal modo viene fatta residuare la
possibilità che l’autorità giudiziaria dello Stato membro richiesto, rifiuti, al di là dei motivi
delineati dagli artt. 3 e 4 della decisione quadro, l’esecuzione del mandato laddove esso sia
stato emesso per uno dei motivi sostanziali precedentemente indicati.

      È possibile spiegare l’assenza della natura politica del reato tra le circostanze motivanti
il rifiuto dell’esecuzione del mandato d’arresto sulla base di un duplice ordine di
considerazioni: anzitutto, da un punto di vista della tecnica redazionale, si è presa a modello
la Convenzione sull’estradizione del 1996, il cui articolo 5 espressamente esclude, ai fini
dell’applicazione di essa, che alcun reato possa essere considerato “politico” o determinato
da motivi politici, da parte dello Stato richiesto, ove la richiesta venga avanzata da un Paese
membro.

      In sostanza, l’eventualità che, dietro una richiesta di esecuzione del MAE, possa in
realtà celarsi l’intento di perseguire il soggetto per motivazioni razziali o, in ogni caso,
discriminatorie, è stato ritenuto dai redattori assolutamente residuale, in ragione del livello
uniformemente alto di garanzie dello stato di diritto dei Paesi membri. Per queste
motivazioni, si è ritenuto di inserire all’interno una clausola siffatta all’interno del
Preambolo, in considerazione dell’indubbio significato politico-sistematico che esso
possiede, nel disegno tecnico-giuridico complessivo della decisione quadro. Il capoverso del
considerando 12 recita: «La presente decisione quadro non osta a che gli Stati membri
applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo, al rispetto del diritto alla
libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di
comunicazione».

      La disposizione deve essere posta in relazione tanto con le rispettive norme nazionali,
relative all’equo processo, per l’Italia, la regola, di rango costituzionale, dell’art. 111 Cost.,
come novellato dalla l. cost. 23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei principi dell’equo
processo nell’art. 111 della Costituzione)43; quanto con il dettato del capo VI della Carta dei

43 La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel
   contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne
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