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sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altri trattamenti o pene inumane e
degradanti».

      Da tempo si è venuto affermando in capo agli Stati l’obbligo di tutelare persone in
relazione al rischio che alcuni loro diritti siano violati nel territorio di altri Stati, assieme
all’esigenza che in questi casi non si proceda ad estradizione.

      Tale necessità è stabilita da alcuni trattati sui diritti umani, talvolta esplicitamente,
come nell’art. 344 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti
o punizioni crudeli, inumani e degradanti, che impone agli Stati, di non espellere, respingere
o estradare una persona verso uno Stato, quando esistano motivi sostanziali per ritenere che
tale persona potrebbe essere sottoposta a trattamenti vietati dalla Convenzione stessa. Altre
volte il principio è affermato in sede interpretativa. Tuttavia, la tematica riguardante
l’interazione tra diritti umani e diritti del ricercato con la decisione quadro in oggetto verrà
ripresa approfonditamente in seguito(vd.Cap.V).

      b) Fase dispositiva
      Di seguito all’esame del Preambolo è necessario procedere all’analisi delle norme della
decisione quadro che delineano i tratti dello strumento in esame.
      La decisione suddetta consta di quattro Capi, relativi, rispettivamente, il primo ai
Principi generali, il secondo alla Procedura di consegna, il terzo agli Effetti della consegna, il
quarto alle Disposizioni generali e finali.
      Il paragrafo 1 dell’art. 1 prospetta una definizione del MAE, recitando “Il mandato
d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista
dell’arresto o della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai
fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di
sicurezza privative della libertà”. Il paragrafo 2 aggiunge: «Gli Stati membri danno
esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento
reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro».

44 1. Nessuno Stato Parte espellerà, respingerà o estraderà una persona verso un altro Stato nel quale vi
   siano seri motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta alla tortura.
   2. Al fine di determinare se tali motivi esistono, le autorità competenti terranno conto di tutte le
   considerazioni pertinenti, ivi compresa, se del caso, l’esistenza nello Stato interessato, di un insieme di
   violazioni sistematiche dei diritti dell’uomo, gravi, flagranti o massicce.
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