Page 203 - Quaderno 2017-1
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di veicoli rubati; stupro; incendio volontario; reati che rientrano nella competenza
giurisdizionale della Corte penale internazionale; dirottamento di aereo/nave; sabotaggio.

      La definizione dei reati a consegna obbligatoria è delineata dal nomen materiae in termini
semantico-descrittivi delle condotte di disvalore criminale.

      In sostanza, il paragrafo 2 dell’articolo in esame non tipizza fattispecie incriminatrici
che danno luogo a consegna obbligatoria ma si limita ad elencare una serie di figure
accomunate da un giudizio di disvalore da un punto di vista penale che non è fondato su
chiari contorni palettati da una disposizione incriminatrice tipica, bensì su un giudizio che si
basa sulla circostanza della tendenziale uniformità della repressione di tali comportamenti,
seppure con modelli e meccanismi sanzionatori diversi, nei Paesi membri.

      Gli aspetti problematici connessi ad una elencazione che pare più basata su definizioni
criminologiche che su tipizzazioni di illeciti penali, sono molteplici e attengono ad una
pluralità di aspetti. Anzitutto, la decisione quadro in esame violerebbe i principi di tassatività
della norma penale e la richiesta riserva di legge per le norme penali, in quanto basata su una
lista che non rispecchia tali principi, costituendo, invece, semplicemente una sommaria
enunciazione di oggetti rilevanti da un punto di vista penale. È stata, così proposta una
lettura forte ed una tenue del catalogo dei trentadue reati.

      In base alla lettura cosiddetta forte, l’elenco in rassegna configura la nascita di una sorta
di diritto penale europeo; in sostanza, il catalogo del paragrafo 2, non sarebbe
semplicemente un elenco di fattispecie legittimanti la consegna indipendentemente dalla
doppia incriminazione, bensì costituirebbero il nucleo centrale di un vero e proprio diritto
penale europeo. Il più immediato riflesso, a livello di diritto sostanziale dei singoli Stati
membri, di codesta lettura “forte” della decisione quadro sarebbe il superamento dei limiti
nazionali nell’applicazione della legge penale. D’altra parte, pare abbastanza difficile
sostenere tale lettura, proprio alla luce della carenza di tipizzazione delle suddette trentadue
fattispecie.

      Secondo la citata dottrina si sarebbe di fronte ad un alternativa secca: o si riconosce
che la decisione, in questi termini non è suscettibile di attuazione immediata ovvero essa
richiede si proceda all’ulteriore specificazione di figure di reato comuni a tutto il territorio
dell’Unione, con il rischio di aprire la strada ad una aprioristica ed indiscriminata punibilità,
da parte di tutti i giudici dell’Unione, dei nuovi reati comunitari.
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