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richiesto. Si tratta, in particolare di tre fattispecie, delle quali le prime due attengono al tema
delle garanzie giurisdizionali e al giusto processo, mentre l’ultima disposizione riguarda la
consegna del cittadino. La prima delle condizioni in esame inerisce le decisioni pronunciate
in absentia. Il giudizio in contumacia è regolato in maniera assai diversa nei Paesi membri,
mentre in alcuni Stati esso non è previsto affatto.
A titolo esemplificativo, si può ricordare che in Inghilterra la partecipazione
dell’accusato al processo è elemento essenziale del fair trial, per cui, in determinate
condizioni, si assicura, anche coattivamente, la comparizione dell’imputato in udienza, e
solo in ipotesi assolutamente eccezionali è consentito il giudizio in contumacia.
Anche il diritto tedesco accoglie il principio secondo cui l’inquisito ha diritto di essere
ascoltato, dal quale conseguono ampie possibilità di ottenere coattivamente la presenza
dell’accusato in udienza. Per converso non si configurano veri e propri giudizi in
contumacia, salva l’instaurazione di una procedura in assenza dell’accusato per acquisire
prove ove esse siano alterabili o deperibili.
In Spagna nei processi per reati gravi, “proceso por delitos”, la ritenuta obbligatorietà della
presenza dell’imputato, si esprime nella necessità della sospensione del procedimento in
corso, fino al momento della comparizione.
La legge italiana configura la contumacia ispirandosi ad una diversa concezione di
tutela dell’imputato, al quale viene riconosciuto, in linea di principio, un mero diritto di non
partecipare al giudizio senza, per questo, doversi trovare in posizione deteriore.
Il paragrafo 1 dell’art. 5 stabilisce in proposito che “se il mandato d’arresto è stato
emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza comminate mediante
decisione pronunciata ‘in absentia’ e se l’interessato non è stato citato personalmente né
altrimenti informato della data e del luogo e dell’udienza che ha portato alla decisione
pronunciata in absentia, la consegna può essere subordinata alla condizione che l’autorità
giudiziaria emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone
oggetto del mandato d’arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello
Stato membro emittente e di essere presenti al giudizio”.
In sostanza, in conformità all’indirizzo assunto sia da molti Stati, che dagli organismi
soprannazionali competenti in materia, si riconosce all’autorità di esecuzione il potere di
subordinare l’esecuzione del mandato ad idonee garanzie in ordine alla possibilità per

