Page 213 - Quaderno 2017-1
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puntuale specificazione del fatto storico, delle concrete modalità di attuazione e delle
circostanze del reato, ai fini di una valutazione di compatibilità tra l’accadimento concreto e
la categoria incriminatrice. Valutazione che si impone, altresì, ai fini della verifica quanto alla
sussistenza del principio di doppia incriminazione; anche in questo caso, infatti, per
riportare il fatto alla previsione astratta della regola incriminatrice di parte speciale, sarà
necessario studiare l’evolversi e il realizzarsi della vicenda fattuale. Le informazioni inserite
nel mandato d’arresto europeo possiedono un rilievo capitale in ordine all’adeguatezza della
verifica che fa da sfondo alla decisione sull’esercizio del potere coattivo nello Stato richiesto;
la consegna da parte dello Stato richiesto impone, infatti, un sindacato in ordine ai requisiti
contemplati dalla fonte europea circa le premesse e l’eseguibilità del MAE.

      Le disposizioni di attuazione impongono, poi, oltre alle informazioni richieste
dall’articolo 8, una serie di comunicazioni da allegare al MAE. A norma dell’art. 6, comma
quarto, della legge di recepimento, infatti, al mandato devono essere allegati:

      a) una relazione sui fatti addebitati al soggetto richiesto, con indicazione delle fonti di
prova, del tempo, del luogo di commissione e della qualificazione giuridica dei fatti stessi;

      b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l’indicazione delle pene edittali
stabilite;

      c) ogni dato atto a determinare l’identità e la nazionalità della persona richiesta.
      Se lo Stato membro di emissione non provvede alla comunicazione delle informazioni
richieste, il presidente della Corte d’appello o il magistrato da questi delegato, richiede al
Ministro della Giustizia, l’acquisizione del provvedimento dell’autorità giudiziaria su cui si
fonda l’emissione del MAE, nonché la documentazione richiesta a norma delle disposizioni
precedenti. Il Guardasigilli provvede ad informare l’autorità giudiziaria dello Stato emittente
che la ricezione della documentazione costituisce condizione per l’esame della richiesta di
esecuzione da parte della Corte d’appello. Nel caso in cui alla richiesta formale del ministro
non venga dato corso, la richiesta sarà respinta.
      A ciò è necessario aggiungere che l’art. 15.2 stabilisce che, ove l’autorità giudiziaria
d’esecuzione non ritenga sufficienti ad una decisione le informazioni comunicate dallo Stato
emittente, può richiedere le altre informazioni complementari necessarie ai fini della
decisione sulla consegna. L’art. 16, paragrafi 1 e 2 disciplina l’eventualità che “l’autorità
giudiziaria dell’esecuzione” riceva, dai corrispondenti organi di “due o più Stati membri”,
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