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nonché mediante lo svolgimento di attività di consulenza giuridica in favore delle autorità
giudiziarie dei diversi Stati membri. Di conseguenza, essendo stato disegnato, per tale
organo, un ruolo da promotore, supervisore e coordinatore delle indagini ad interesse
sovrannazionale, pare condivisibile il meccanismo consultivo e, latamente, co-decisorio
assegnatogli dall’art. 16.2. La graduazione delle richieste concorrenti potrà, dunque, avvenire
con il supporto conoscitivo di tale organismo, composto di magistrati e funzionari di polizia
provenienti da tutti gli Stati dell’Unione che avrà, da un lato, la possibilità di conoscere lo
stato effettivo delle procedure a quibus dei provvedimenti restrittivi, nonché le modalità di
formazione delle sentenze di condanna su cui si fondano le richieste di consegna e potrà,
dall’altro lato, contribuire, cognita causa, all’esercizio ortodosso da parte dell’autorità
giudiziaria dello Stato d’esecuzione del potere discrezionale di graduazione delle domande di
consegna concorrenti.
Il paragrafo 3 dell’articolo 16 disciplina il “caso di conflitto tra un mandato d’arresto
europeo ed una richiesta di estradizione presentata da un Paese terzo”, disponendo che, in
tale ipotesi, “la competente autorità dell’esecuzione decide se dare la precedenza al mandato
d’arresto o alla richiesta di estradizione, tenuto debito conto di tutte le circostanze, in
particolare di quelle di cui al paragrafo 1 e di quelle indicate nella convenzione o
nell’accordo applicabile”. La disposizione regola il caso in cui le competenti autorità
nazionali dello Stato di rifugio ricevano richieste di cooperazione giudiziaria avente causa
petendi diseguale, individuando un punto di equilibrio. La regola citata manifesta un
approccio gradualista in tema di cooperazione giudiziaria con Stati terzi. Il Consiglio
dell’Unione, al fine di non influenzare negativamente le relazioni tra Stati membri e Stati
terzi, non ha fatto proprio il principio della priorità dell’esecuzione del provvedimento
giudiziario restrittivo proveniente da uno Stato membro, già previsto, ad esempio,
dall’articolo 8 del Trattato italo-spagnolo che rappresenta, come detto, il progenitore diretto
dello strumento adottato a Laeken. Tale opzione, dalla marcata valenza politica, palesa una
scelta di fondo univoca: da un lato, l’Unione Europea si propone di realizzare un celere
rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri; d’altro canto, al paragrafo 3
dell’articolo 20, rubricato “concorso di richieste di consegna”, un sistema composito di
decisione. La scelta sulla priorità da assegnare alle richieste concorrenti spetta, infatti, anche

