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pecuniaria, anche se può restringere la sua libertà personale. È possibile, inoltre, una
rinuncia esplicita alla garanzia, in base al dettato dell’art. 27.3, lett. e), che contempla l’ipotesi
della persona la quale, oltre ad acconsentire alla propria consegna, ai sensi dell’art. 13 della
suddetta decisione quadro, abbia mostrato di non volersi altresì valere del principio di
specialità. In effetti, l’art. 13.1, prevede che l’arrestato possa rinunciare a tale beneficio,
definito dall’art. 27.2, mediante dichiarazione raccolta dall’autorità giudiziaria
dell’esecuzione, in conformità con il diritto interno del medesimo Stato membro
dell’esecuzione. Una declinazione particolare del medesimo parametro si ha, sulla base
dell’art. 27.3, lettera f), nell’ipotesi in cui la persona, dopo essere stata consegnata, abbia
espressamente rinunciato a beneficiare della regola della specialità rispetto a particolari reati
anteriori alla sua consegna, prevedendosi l’iter procedurale di raccolta del consenso volto a
garantire la piena avvertenza dell’esplicita rinuncia alla garanzia. In ultimo, la lettera g) della
norma consente all’autorità giudiziaria dell’esecuzione che ha consegnato il ricercato di
fornire il suo assenso in conformità al comma 4 nel quale si prevede che, se la richiesta
d’assenso è presentata all’autorità giudiziaria dell’esecuzione con adeguate garanzie
d’informazione, l’assenso è accordato qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso
luogo a consegna conformemente al disposto della decisione quadro. L’assenso è rifiutato
per i motivi di cui all’art. 3, motivi di non esecuzione obbligatoria e, altrimenti, può essere
rifiutato solo per i motivi di cui all’art.4, motivi di non esecuzione facoltativa, mentre, per
ciò che concerne le situazioni di cui all’art. 5, garanzie che lo Stato emittente deve fornire in
casi particolari, relative al giudizio in absentia, ai reati puniti con l’ergastolo, al fatto che il
ricercato è cittadino o residente nello Stato membro d’esecuzione, lo Stato emittente deve
fornire le medesime garanzie. Concludendo, per quanto riguarda il principio in rassegna,
non si è in presenza di alcun radicale sovvertimento del quadro normativo generale che
sottende la tradizionale vigenza e applicazione della clausola nelle convenzioni
internazionali. Piuttosto, pare importante sottolineare che, in conformità alle dichiarazioni
generali che hanno accompagnato il varo della decisione quadro, si è transitati da un
problema attinente prettamente il rapporto Stati, ad un piano di esclusive garanzie
individuali.
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