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(TUE), in materia di spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia, e che dal Consiglio
europeo di Tampere è stato considerato pietra angolare di ogni strumento di cooperazione
tra Stati membri50 (si osservi che ogni riferimento al Trattato in questione e al TCE, se non
diversamente specificato, è fatto, ratione temporis, ai testi vigenti prima dell’entrata in vigore
del Trattato di Lisbona)51.
Deve darsi atto che la legge di recepimento del MAE costituisce, altresì, il primo caso
di attuazione, da parte dell’Italia, di una decisione quadro dell’Unione europea, attività
normativa prevista dall’art. 34, paragrafo 2, lett. b), TUE52; la finalità attuativa della legge in
questione emerge, peraltro, evidente dalla lettura del primo comma dell’art. l.
Dall’obbligo di attuazione imposto dal Trattato discende, altresì, la possibilità di
cogliere le caratteristiche intrinseche dell’atto normativo sovranazionale, il quale contiene
disposizioni obbligatorie solo per gli Stati membri e non anche negli Stati membri53, a
cagione della propria natura di norme non self-executing come esplicitamente previsto in tal
senso dell’art. 34, paragrafo 2, lett. b), TUE54. La legge in questione, pertanto, non può
essere comparata ad altri atti normativi che ratificano accordi di diritto internazionale in
quanto la decisione quadro non condivide, con questi ultimi, alcuna affinità: a differenza di
essi, infatti, la decisione obbliga gli Stati a conformare i propri ordinamenti giuridici agli
50 In dottrina, così L. SALAZAR, il mandato d’’arresto europeo: un primo passo verso il mutuo riconoscimento delle
decisioni penali, in Dir. pen e proc., 2002, p. 1041; A. LANG, Il mandato d’arresto europeo nel quadro dello spazio
di libertà, sicurezza e giustizia, in AA.VV., Mandato d’arresto europeo e garanzie della persona, a cura di M.
PEDRAZZI, Milano, 2004, p. 19; A.CHELO, Il mandato di arresto europeo, 2010.
51 Il Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 dai Capi di Stato e di Governo, ha modificato il
Trattato sull’Unione Europea (TUE) - che ha mantenuto il suo titolo attuale - ed il Trattato che istituisce
la Comunità europea (TCE), che è stato rinominato Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
(TFUE). Il Trattato di Lisbona, ratificato dall’Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell’8 agosto 2008, è entrato in vigore il 1° dicembre 2009 in seguito all’ultima ratifica,
avvenuta il 3 novembre 2009, da parte della Repubblica Ceca.
52 La disposizione citata, infatti, prevedeva che «le decisioni quadro sono vincolanti per gli Stati membri
quanto al risultato da ottenere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito a forma e
mezzi». L’imperfetto è d’obbligo, atteso che con le modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona il citato
articolo è stato abrogato. Attualmente la disposizione di riferimento deve intendersi l’art. 288 TFUE (ex
art. 249TCE) il quale prevede che «per esercitare le competenze dell’Unione, le istituzioni adottano
regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri. Il regolamento ha portata generale. Esso è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La direttiva
vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la
competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. La decisione è obbligatoria in tutti i
suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi. Le raccomandazioni
e i pareri non sono vincolanti». La materia, dunque, d’ora in poi verrà regolata tramite direttive.
53 Così G. IUZZOLINO, Mandato di arresto e garanzie costituzionali, in il giusto proc., 2002, n. 4, p. 262.
54 In argomento cfr. anche U. DRAETTA, Diritto dell’Unione europea e principi fondamentali dell’ordinamento
costituzionale italiano: un contrasto non più solo teorico, in il dir. dell’Un. Eu., 2007, f.l, p. 13 e seg.

