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(cosiddetto accezione crassa), tollerare la modificazione della qualificazione giuridica del fatto
(cosiddetto accezione forte) o addirittura permettere che si proceda all’azione penale o si
restringa la libertà personale, per reati connessi a quello per cui l’estradizione stessa è stata
ottenuta. La ratio dell’istituto risiede nell’esigenza di impedire richieste fraudolente di
estradizione da parte di Stati che, ottenuta la disponibilità del reo solamente in relazione a
determinate ipotesi di reato, intendano trattenere la persona anche per fatti diversi
anteriormente commessi, violando, così, gli accordi presi con lo Stato di rifugio.

      Con riguardo al principio in rassegna, la decisione quadro sul mandato d’arresto
europeo all’art. 27, paragrafo 2, prevede che: «[…] la persona non è sottoposta ad un
procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati
anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata», ribadendo la portata
della clausola di specialità. Le eccezioni a questa previsione generale sono raggruppabili per
gruppi omogenei perché informate a criteri comuni di fondo. Così, il par. 1 dell’art. 27 in
esame sembra porre una sorta di presunzione iuris tantum quando afferma che ogni Stato
membro può rendere noto all’Unione, nella figura del Segretario generale del Consiglio, che
nei suoi rapporti con altri Stati membri che hanno effettuato la stessa notifica, si presume
che sia stato accordato l’assenso all’azione penale, alla condanna o alla detenzione ai fini
dell’esecuzione di una pena o di una misura privativa della libertà per eventuali reati
anteriori alla consegna, diversi da quello per cui il soggetto è stato consegnato, salvo che, in
un caso specifico, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, faccia una diversa dichiarazione nella
sua decisione relativa alla consegna. Il paragrafo 3, lett. a) specifica che il principio generale
non si applica nell’ipotesi della soggezione implicita alla giurisdizione, vale a dire quando,
pur avendo avuto la possibilità di farlo, il ricercato non abbia lasciato il territorio dello Stato
membro al quale è stato consegnato entro quarantacinque giorni successivi alla
scarcerazione definitiva oppure vi abbia fatto ritorno dopo averlo lasciato. Le ulteriori
deroghe di cui all’art. 27.3, lettere b), c) e d) sono accomunate, pur nella eterogeneità delle
situazioni descritte, dal comune presupposto della mancata restrizione della libertà
personale, perché il reato per cui si procede alla consegna non è punibile con misura
privativa della libertà, oppure in quanto il procedimento penale non dà luogo
all’applicazione di una misura restrittiva della libertà personale ed infine perché la persona è
soggetta a pena o misura che non implichi la privazione della libertà, ivi inclusa una misura
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