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Il provvedimento europeo si compone di un insieme di “informazioni”, indicate dal
succitato art. 8, che servono all’autorità richiesta per verificare la presenza dei requisiti in
base ai quali esercitare il potere di consegna. Si tratta di un complesso informativo, perlopiù
concernente i contenuti dell’atto “originario”, dal quale bisogna evincere i presupposti
ratione materiae e quoad poenam che permettono di spiccare il mandato, le condizioni che
obbligano alla consegna anche senza la doppia incriminazione e quelle che impongono o
permettono di rifiutare l’esecuzione.
Segnatamente, l’art.8 richiede che l’euromandato sia fornito di:
a) identità e cittadinanza del ricercato;
b) nome e indirizzo dell’autorità giudiziaria emittente;
c) indicazione dell’esistenza di una sentenza esecutiva, di un mandato d’arresto o di
qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la medesima forza e rientri nel campo
applicativo degli artt. 1 e 2;
d) natura e qualificazione giuridica del reato;
e) descrizione delle circostanze del reato, con indicazione del momento, luogo e grado
di partecipazione del ricercato;
f) pena inflitta, in ipotesi di sentenza definitiva ovvero pena edittale stabilita dalla legge
dello Stato d’emissione;
g) le altre eventuali conseguenze del reato.
In particolare, è doveroso sottolineare l’importanza delle indicazioni di cui alle lettere
d) ed e). Innanzitutto, il distinguo segnalato dalla fonte europea, tra “natura” e
“qualificazione giuridica” del reato non è affatto inutile; il solo nomen iuris, infatti, costituente
il collegamento tra l’episodio in concreto e uno dei precetti penali contemplati
dall’ordinamento a quo, da un lato può non essere da solo idoneo a soddisfare la
comprensibilità della vicenda ai fini della doppia incriminazione, nei casi in cui essa rileva;
d’altra parte, si rivela del tutto insufficiente ove occorre stabilire se si procede per uno degli
illeciti ascrivibili alle categorie di reati elencate dall’art. 2.2. Ed ecco che l’obbligo dello Stato
richiedente di rendere nota la “natura” del reato, ovvero la ragion d’essere
dell’incriminazione e i beni giuridici protetti dalla norma penale, completa il quadro
informativo necessario a verificare l’esistenza dei presupposti di emissione e di eseguibilità
del mandato. La rilevata indeterminatezza del catalogo di reati impone, dunque, l’obbligo di

