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In via preliminare, il paragrafo 1 stabilisce che “ciascuno Stato membro può designare
un’autorità centrale o, quando il suo ordinamento giuridico lo prevede, delle autorità centrali
per assistere le autorità giudiziarie competenti”. La legge di attuazione provvede, all’art. 4,
alla designazione dell’autorità centrale, recitando “in relazione alle disposizioni dell’articolo 7
della decisione quadro l’Italia designa come autorità centrale per assistere le autorità
giudiziarie competenti il Ministro della giustizia”. Conformemente al dettato del paragrafo 2
dell’art. 7, l’Italia, per mezzo dell’art. 4.2 provvede a specificare i compiti spettanti al
Ministro della giustizia, stabilendo che ad esso spettano la trasmissione e la ricezione
amministrativa dei MAE, nonché della corrispondenza ufficiale ad essi relativa. Il paragrafo
successivo (art. 4.3), aggiunge che il Guardasigilli trasmette senza indugio all’autorità
giudiziaria competente il mandato d’arresto ricevuto, e, nell’ipotesi di ricezione di un MAE,
emesso dalle autorità giudiziarie italiane, provvede alla sua trasmissione tempestiva allo Stato
membro d’esecuzione. Per ciò che attiene al ruolo del Ministro della Giustizia, quale autorità
centrale, nella procedura applicativa del MAE, esso non è limitato, dalla normativa di
recepimento, a mere funzioni di supporto tecnico-amministrativo, sostanziandosi in attività
tesa al coordinamento e alla tempestiva informazione delle autorità giudiziarie competenti,
come individuate dal combinato disposto degli artt. 5 e 28 delle disposizioni di attuazione
della decisione quadro.
Concludendo, pare non privo d’interesse sottolineare che, salvo le eccezioni, costituite
dalla Finlandia, dalla Lettonia e dal Regno Unito, gli altri Paesi, nelle regole di recezione
interna della decisione quadro, ove abbiano proceduto alla designazione di un’autorità
centrale, ne hanno incardinato l’ufficio nella figura del Ministro della giustizia. Ciò potrebbe
rappresentare una sorta di retaggio storico-giuridico, relativo al classico ruolo del Ministro,
quale protagonista della fase “politica” della materia estradizionale, che pare arduo lasciarsi
alle spalle, anche sulla base della circostanza che il ruolo del dicastero è, tradizionalmente, di
significativa importanza in una materia così delicata dal punto di vista dei diritti e delle
garanzie che vengono in rilievo, grazie ad una proficua attività consultiva e di mediazione. Il
paragrafo 3 dell’art. 7 stabilisce, poi, che gli Stati che vogliano avvalersi della facoltà di
nominare un’autorità centrale, devono darne comunicazione al Segretario generale del
Consiglio, contestualmente alla determinazione dell’autorità competente; le indicazioni
fornite sono vincolanti per tutte le autorità dello Stato membro emittente.

