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L’art. 3.2 stabilisce che l’effetto preclusivo opera “se in base ad informazioni in
possesso dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione risulta che la persona ricercata è stata
giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato membro a condizione che,
in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase d’esecuzione o non possa
più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro della condanna”.
L’effetto preclusivo opera allorché sia stata emessa, in uno Stato membro, una
sentenza irrevocabile per gli stessi fatti per cui è richiesta la consegna, a condizione che, nel
caso di sentenza di condanna, la pena sia stata eseguita, sia in corso d’esecuzione o non sia
più eseguibile. L’avere preso in considerazione anche il giudicato intervenuto in uno Stato
membro diverso da quello di esecuzione, rientra nel sistema complessivo della decisione
quadro, il cui presupposto è l’attuazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui
realizzare un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie.
L’aspetto problematico precedentemente accennato, emerge allorché si intraprenda la
lettura dell’art. 4.3.
La prima parte della formulazione non pone, in realtà, alcuna questione, limitandosi a
prevedere la facoltà di rifiutare l’esecuzione del mandato nell’ipotesi in cui le autorità dello
Stato membro richiesto abbiano deciso di non esercitare l’azione penale ovvero nel caso in
cui all’azione sia stata posta fine, in sostanza, nei casi in cui si sia concluso per
l’archiviazione o per una sentenza di non luogo a procedere.
La medesima facoltà di rifiuto è prevista, poi, nel caso in cui “la persona ricercata ha
formato oggetto in uno Stato membro di una sentenza definitiva per gli stessi fatti che osta
all’esercizio di ulteriori azioni”. Posto che il ne bis in idem è già considerato come caso di
rifiuto obbligatorio, è evidente che la disposizione de qua, pur potendo astrattamente
coincidere, almeno parzialmente, con il disposto dell’art. 3.2, deve riguardare altri settori. In
conclusione, il principio del ne bis in idem è preso in considerazione come caso di rifiuto
facoltativo, anche dall’art. 3.5, nell’ipotesi in cui “in base ad informazioni in possesso
dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con
sentenza definitiva per gli stessi fatti da un Paese terzo a condizione che, in caso di
condanna, la sanzione sia stata applicata, sia in fase di esecuzione o non possa più essere
eseguita in forza delle leggi del Paese della condanna”.

