Page 205 - Quaderno 2017-1
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consegna coperto da amnistia nello Stato richiesto. Come è possibile evincere dalla relazione
illustrativa della proposta, il riconoscimento dell’amnistia quale ipotesi di rifiuto, oltre ad
allinearsi con quanto di regola stabilito dalle convenzioni di estradizione, risiede nel
riconoscimento del valore della stessa, la cui concessione è “oggetto di un dibattito
democratico all’interno dello Stato. È quindi logico permettere che tale Stato non accetti più
di offrire la propria collaborazione ad altri Stati che continuano a penalizzare quelle attività”.

      Il riferimento del paragrafo 1 all’amnistia non è, però, generale, ma limitato alla sola
ipotesi in cui lo Stato membro d’esecuzione “era competente a perseguire il reato secondo
la propria legge penale”. Ulteriore caso di diniego dell’esecuzione è costituito dalla minore
età del soggetto di cui è chiesta la consegna, a norma del paragrafo 3 dell’articolo 3. Lo Stato
richiesto può rifiutare la consegna “se la persona oggetto del mandato non può ancora
essere considerata, a causa dell’età, penalmente responsabile dei fatti all’origine del mandato
d’arresto europeo in base alla legge dello Stato membro d’esecuzione”. Per quanto concerne
il nostro ordinamento, è necessario prendere in considerazione gli artt. 97 e 98 del codice
penale. L’interrogativo che si pone, alla luce delle disposizioni richiamate, attiene
all’applicabilità del limite di cui si tratta ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni e superiore
ai quattordici. Nulla quaestio, infatti, per quanto concerne gli infraquattordicenni, per i quali
l’art.97 espressamente esclude la punibilità, e coloro i quali abbiano superato i diciotto anni
d’età, le incertezze, invero, possono derivare dalla fascia intermedia, per la quale l’art. 98,
stabilisce l’imputabilità allorché sussista la capacità di intendere e di volere, assegnando al
giudice la valutazione della stessa. Si tratta, di conseguenza, di un giudizio caso per caso che
la dottrina ritiene applicabile anche all’ipotesi de qua, posto che questa non pare contrastare
con la decisione in ordine all’eseguibilità del mandato e che, grazie al richiamo effettuato dal
considerando 12 e dall’art. 1 della decisione quadro ai principi fondamentali
dell’ordinamento, può consentire di salvaguardare l’esigenza di tutela con riguardo
all’estradizione di un minore. Il paragrafo 2 dell’art. 3 annovera, quale circostanza di rifiuto
dell’applicazione del mandato l’applicazione del principio del ne bis in idem. D’altra parte,
pare necessario porre la disposizione succitata, in relazione con l’art. 4.3 che si occupa,
anch’esso, del principio richiamato, configurando però, un’ipotesi di rifiuto facoltativo del
MAE.
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