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La consegna non può comunque essere concessa senza la decisione favorevole della
Corte di appello, che è l’organo deputato alla verifica delle condizioni necessarie ai fini del
trasferimento coattivo all’estero della persona ricercata (art. 5, comma 1).
Invece, le disposizioni contenute nel capo II del titolo II della legge di attuazione
disciplinano la procedura attiva di consegna che prende avvio con l’emissione, da parte
dell’autorità giudiziaria italiana, del mandato di arresto volto ad ottenere la consegna di un
soggetto - destinatario di una misura cautelare custodia e/o di una sentenza definitiva di
condanna ad una pena o misura di sicurezza di natura detentiva - che si trova sul territorio
di altro Stato membro dell’Unione. La procedura si articola, essenzialmente, in due
momenti: l’emissione del mandato di arresto (fase attiva), affidata agli organi giudiziari dello
Stato richiedente, e l’attività finalizzata alla consegna della persona ricercata (fase passiva)62
che è gestita, invece, dalle autorità dello Stato richiesto.
Ciò che rileva, dunque, nell’analisi della normativa nazionale, è la sola fase di
emissione del mandato di arresto, l’unica demandata, in via esclusiva, agli organi giudiziari
dello Stato italiano63. Va precisato che il mandato di arresto può essere emesso dall’autorità
giudiziaria italiana nei casi tassativamente previsti dall’art. 28, comma 1, della legge di
attuazione, vale a dire:
a) per l’esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti
domiciliari;
b) per l’esecuzione della pena detentiva non inferiore ad un anno, sempre che non
operino cause di sospensione;
c) per l’esecuzione di misure di sicurezza personali di natura detentiva.
Evidente è la differenza tra la prima ipotesi, che postula l’avvenuto esercizio del
potere cautelare nell’ambito di un procedimento penale ancora in itinere, e le altre, per le
62 Cfr. G. IUZZOLINO, Il mandato di arresto europeo: la procedura attiva, in AA.VV., Trattato di procedura penale,
diretto da G. Spangher, vol. VI, Torino, 2009, p. 524.
63 Sul punto, la giurisprudenza ha ribadito che le autorità dello Stato di emissione si limitano a verificare
l’osservanza delle norme che disciplinano la procedura attiva di consegna, poiché il sindacato sul corretto
svolgimento della procedura passiva è rimesso esclusivamente all’autorità competente dello Stato di
esecuzione (così Cass., sez. VI, 19 gennaio 2010, n. 20823, Bosti, in CED Cass., 247360.; Cass., sez. VI, 13
marzo 2008, n. 31770, Iannuzzi, inedita; Cass., sez. fer., 4 settembre 2007, n. 34215 Di Summa, in CED
Cass., 238091; Cass., sez. VI, 11 gennaio 2007, n. 18466, Qerimaj Safet, in CED Cass., 236577).

