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all’esercizio del diritto di difesa. L’arrestato va informato, in una lingua a lui comprensibile,
del mandato emesso e del suo contenuto, della possibilità di acconsentire alla propria
consegna73, della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere assistito da un
interprete. Per la particolare delicatezza di alcune informazioni, il legislatore ha riservato tale
compito all’ufficiale di polizia giudiziaria, al quale dev’essere data, quindi, immediata notizia
dell’arresto nel caso in cui non sia presente all’atto dell’esecuzione della misura. Qualora
l’arrestato, dopo aver preso cognizione delle sue facoltà, non provveda alla nomina di un
difensore di fiducia, la polizia giudiziaria si attiva per individuarne uno d’ufficio ai sensi
dell’art. 97 c.p.p. e, in ogni caso, avvisa tempestivamente il difensore dell’avvenuto arresto.
Tali attività - che non richiedono un contatto con l’arrestato - possono essere affidate anche
ad un agente di polizia giudiziaria ma nel verbale trasmesso al presidente della Corte di
appello bisogna comunque dare atto, a pena di nullità, dell’adempimento di tutti gli obblighi
previsti ex lege, nonché degli accertamenti eventualmente compiuti ai fini dell’identificazione
dell’arrestato (art. 12).
Il legislatore non ha espressamente attribuito all’ufficiale di polizia giudiziaria il potere
di disporre l’immediata liberazione dell’arrestato quando risulta evidente l’errore di persona
o l’esecuzione della misura al di fuori dei casi consentiti. Il riconoscimento implicito di tale
potere potrebbe ricavarsi dal disposto dell’art. 39, comma 1, della legge di attuazione, che
rinvia, per quanto non previsto, alle norme del codice di procedura penale, sicché sarebbe
ipotizzabile un provvedimento di liberazione adottato dall’ufficiale di polizia giudiziaria ai
sensi dell’art. 389, comma 2, c.p.p.
Appaiono, però, molto più solidi e convincenti gli argomenti utilizzabili a sostegno
della tesi contraria. In quest’ottica, va dato innanzitutto rilievo alla previsione di cui all’art.
13, comma 2, della legge di attuazione, che disciplina espressamente l’ipotesi dell’immediata
liberazione dell’arrestato, affidando tale potere al presidente della Corte di appello o al
giudice da lui delegato per la convalida, senza estendere la stessa legittimazione all’ufficiale
di P.G., come fa, invece, l’omologa disposizione del codice di rito. E un dato, questo, che
sembra sufficiente ad escludere l’applicabilità dell’art. 389, comma 2, c.p.p., poiché evidenzia
la dubbia compatibilità della previsione codicistica con la normativa speciale (cfr. art. 39,
73 Il consenso alla consegna non può essere acquisito dalla P.G. poiché spetta al presidente della Corte di
appello l’adempimento di tale incombenza, all’atto dell’audizione dell’arrestato.

