Page 230 - Quaderno 2017-1
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      Non può escludersi, tuttavia, che l’atto si arricchisca di contenuti ulteriori rispetto a
quelli tipizzati dal legislatore, poiché viene compiuto - a differenza di quanto accade nel
corso dell’iter “ordinario” di esecuzione del mandato di arresto (artt. 9 e 10) -
immediatamente prima del giudizio cautelare, quando, cioè, l’arrestato ha un fortissimo
interesse ad interloquire su aspetti procedurali da cui dipende la sua libertà.

      È prevedibile, quindi, che l’arrestato trasformi l’audizione in una sorta di
interrogatorio, attraverso il quale offre al giudice elementi di valutazione volti a contestare la
sussistenza dei presupposti per la convalida dell’arresto e, soprattutto, per l’applicazione di
una misura coercitiva. L’arrestato va necessariamente sentito alla presenza di un difensore,
“che sarà quello di fiducia o, in mancanza, uno designato di ufficio, anche ai sensi dell’art.
97, comma 4, c.p.p., se necessario”. Al difensore, quindi sebbene non espressamente
previsto deve essere dato tempestivo avviso del compimento dell’atto, a pena di nullità dei
provvedimenti adottati all’esito dell’audizione. Qualora l’interessato non comprenda la
lingua italiana è obbligatoria la presenza di un interprete la cui mancata nomina determina
l’invalidità del procedimento e delle decisioni de libertate. Dell’audizione deve essere
preventivamente informato il Procuratore generale presso la Corte di appello.

      Dopo aver sentito l’interessato il presidente della Corte di appello decide in merito alla
convalida dell’arresto e all’eventuale applicazione di una misura cautelare. Il giudice, di
regola, emette contestualmente le pronunce che definiscono il procedimento de libertate ma,
in ogni caso, almeno sul piano logico, la decisione sulla convalida dell’arresto
necessariamente precede quella relativa all’applicazione della misura cautelare. Ciò perché si
tratta di provvedimenti che, nonostante accorpati in un unico atto, restano “distinti ed
ontologicamente autonomi”76: l’uno volto a vagliare la legittimità dell’iniziativa assunta dalla
P.G., l’altro, invece, ad evitare che la persona ricercata si sottragga alla consegna.

      La relazione non è, però, biunivoca, nel senso che la convalida dell’arresto non
determina necessariamente l’adozione di una misura cautelare. Per convincersi dell’assunto,
basta considerare che la protrazione dello status detentionis della persona ricercata richiede la

76 Al riguardo, la validità del provvedimento cautelare non è inficiata dalla sua eventuale adozione a distanza
   di qualche giorno dall’avvenuta convalida dell’arresto (v. Cass.sez.VI, 6 maggio 2008 n. 35816, Enciu, in
   CED Cass., 241256).
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