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numero delle persone ricercate o, sempre in via sussidiaria, la Corte di appello di Roma (art.
5)84.
Ricevuto il mandato di arresto, il presidente ne dà immediata comunicazione al
procuratore generale - per consentirgli di esprimere il parere sull’eventuale adozione di una
misura coercitiva - e provvede agli adempimenti preliminari alla decisione de libertate,
verificando, in particolare, la validità della documentazione trasmessa dallo Stato richiedente
e il rispetto dei criteri attributivi della competenza85.
Qualora insorgano difficoltà relative alla ricezione o all’autenticità dei documenti
inviati, il presidente deve prontamente attivarsi per risolverle, stabilendo un contatto diretto
con l’autorità giudiziaria che ha emesso il mandato di arresto (art. 9, comma 2)86.
Quanto al controllo sulla competenza, l’eventuale violazione dei criteri fissati dal
legislatore può essere rilevata, in questa prima fase, solo se appare palese e
incontrovertibile87.
Compiute tali verifiche, il presidente riunisce la Corte di appello88, al fine di valutare la
necessità di disporre una misura coercitiva - previa acquisizione del parere del procuratore
generale89 - qualora sussista il concreto pericolo che la persona ricercata possa sottrarsi alla
consegna. Il provvedimento assume la forma dell’ordinanza -ovviamente motivata a pena di
nullità- ed è adottato secondo le disposizioni di cui al titolo I del libro IV del codice, fatta
84 Se non v’è stata la segnalazione del ricercato nel sistema Schengen, non può evidentemente operare il
criterio normativa che assegna la competenza territoriale alla Corte di appello nel cui distretto è stato
eseguito l’arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria (art. 5, comma 5).
85 Al presidente è sempre concessa, però, la facoltà di delegare tali adempimenti ad altro magistrato della
stessa Corte (art. 9, comma 1).
86 In tal caso, il legislatore impone l’instaurazione di un rapporto diretto tra le autorità giudiziarie interessate
- senza l’intermediazione del Ministro - per favorire la rapida risoluzione di ogni possibile dubbio.
Un’esigenza, questa, opportunamente evidenziata, prima dell’approvazione della legge n. 69/2005, da M.
CHIAVARlO, Un tema sempre più scottante. Il mandato di arresto europeo, in Leg. pen., 2003, p. 611 ssg.
87 In altri termini, “deve trattarsi di incompetenza rilevabile ictu oculi e, pertanto, di una questione che non si
presenti complessa o di difficile soluzione” (A. BARBIERI, Il mandato di arresto europeo, cit. pag. 241).
88 Il riferimento alla “riunione” vale semplicemente a rimarcare il carattere collegiale della decisione che va
adottata dalla Corte, in camera di consiglio, inaudita altera parte.
89 L’applicazione della misura cautelare non è subordinata ad una richiesta del Pubblico ministero che
svolge una funzione meramente consultiva e non vincolante, poiché l’impulso per l’adozione del
provvedimento restrittivo proviene dall’autorità estera emittente.

