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garantire l’esercizio di tale facoltà, occorre, naturalmente, che l’avviso della data di udienza
sia inviato anche all’autorità interessata all’esecuzione del mandato di arresto (art. 10,
comma 4).
La fase che precede la decisione sulla consegna - emessa, di regola, entro il termine di
sessanta giorni dalla pronuncia de libertate - è riservata al compimento di attività volte a
soddisfare esigenze prospettate, in funzione dei rispettivi compiti, dall’organo giudiziario
richiedente o da quello incaricato dell’esecuzione. Nel primo caso, qualora il mandato sia
carente dei requisiti di cui alle lett. a), c), d), e) e d) dell’art. 6, comma 1, della legge di
attuazione93 o, comunque, occorrano approfondimenti ulteriori per verificare se la consegna
vada rifiutata o subordinata a specifiche garanzie (artt. 18 e 19), la Corte di appello può
chiedere all’autorità giudiziaria dello Stato di emissione, direttamente o per il tramite del
Ministro della giustizia, le opportune integrazioni, fissando un termine massimo, non
superiore a trenta giorni, per la trasmissione di quanto richiesto. Se l’istanza resta, anche
parzialmente, inevasa e le informazioni mancanti sono necessarie ai fini della decisione, la
Corte di appello è obbligata a rifiutare l’esecuzione del mandato di arresto, negando la
consegna della persona ricercata (artt. 6, comma 2, 16). Per quanto concerne, invece, la
documentazione da allegare al mandato (art. 6, commi 3 e 4), la procedura volta ad ottenere
93 Non è dato comprendere, anche esaminando i lavori parlamentari, perché il legislatore abbia escluso la
prescrizione di cui alla lett. b), che impone di indicare nel mandato di arresto i dati identificativi
dell’autorità giudiziaria emittente (nome, recapito, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta
elettronica). Non ha senso, infatti, precludere la possibilità di una formale richiesta di integrazione,
qualora la Corte di appello, neppure ufficiosamente, sia riuscita ad ottenere tali informazioni, peraltro
necessarie ai fini dell’instaurazione di contatti diretti tra le autorità giudiziarie interessate alla procedura di
consegna. In giurisprudenza, si è comunque precisato che la mancanza dei dati di cui all’art. 6, comma 1,
lett. b), non inficia la validità della richiesta di consegna (così Cass., sez. VI, 23 febbraio 2012, n. 7400, in
CED Cass., 252043). Sul punto, cfr. anche A. BELLUCCI, La verifica sul contenuto del mandato di arresto e sui
documenti allegati ai fini dell’esame della l’inchiesta di consegna, in AA.VV., Mandato di arresto europeo e procedure di
consegna, a cura di L. KALB, Milano, 2005, p. 279, il quale opportunamente rileva che alcuni dei dati
mancanti nel mandato di arresto - come le informazioni relative alla natura del reato, alla qualificazione
giuridica, alle circostanze del fatto e all’eventuale pena inflitta [art. 6, lett. d), e) ed f)] - potrebbero essere
desumibili dai documenti allegati, che si prestano, anzi, a soddisfare in maniera addirittura più esaustiva i
requisiti indicati dal legislatore. La giurisprudenza, inoltre, ha chiarito che, laddove il mandato di arresto
sia fondato su una sentenza di condanna, non è necessario che questa contenga l’attestazione di
inevocabilità, essendo sufficiente che sia dotata di forza esecutiva, anche se ancora impugnabile, così
come si evince dalla formulazione dell’art. 8, par. l, lett. c), della decisione quadro e dell’art. 6 lett. c), della
legge di attuazione. A tal fine, peraltro, una volta che l’autorità richiedente abbia affermato, nel mandato
di arresto, l’esecutività della sentenza di condanna, non spetta all’autorità giudiziaria italiana sindacare tale
affermazione, verificandone il fondamento normativa attraverso il vaglio delle disposizioni vigenti nello
Stato di emissione (cfr. Cass., sez. VI, 16 novembre 2010, n. 42159, Cinque, in CED Cass., 248689; Cass.,
sez. VI, 24 novembre 2009, n. 46223, Pintea, in CED Cass., 245449; Cass., sez. VI, 29 ottobre 2008, n.
43341, Lacatus, in CED Cass., 241520).

