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altrettanta urgenza - provveda ad informare lo Stato richiedente, ai fini della trasmissione del
mandato di arresto e della documentazione che ad esso deve essere allegata (art. 11,
comma2)83.
L’onere posto a carico dell’autorità richiedente risulta adempiuto nel momento in cui
il mandato perviene al Ministro della giustizia il quale deve, poi, inviarlo, «senza ritardo», al
giudice competente a pronunciarsi sulla consegna (art. 9, comma 1). Nel caso di
inosservanza del termine, l’interessato va immediatamente posto in libertà, essendo
divenuto inefficace, ipso facto, il titolo che giustifica lo stato di coercizione. La declaratoria di
intervenuta estinzione della misura non preclude l’adozione di un nuovo provvedimento
restrittivo, che può essere emesso, però, ai sensi dell’art. 9 della legge di attuazione, solo
quando il mandato di arresto sia pervenuto alla Corte di appello.
L’alternativa alla segnalazione nel sistema Schengen è costituita - come già detto - dalla
trasmissione del mandato di arresto all’autorità giudiziaria competente ad eseguirlo. In tal
caso, la procedura di consegna non prende avvio con la cattura della persona ricercata ad
opera della polizia giudiziaria, ma è connotata, ab origine, dalla garanzia di una valutazione
giurisdizionale - peraltro affidata al collegio - sulla necessità di applicare una misura
restrittiva della libertà personale.
Alla ricezione del mandato di arresto - trasmesso direttamente dall’autorità richiedente
o per il tramite del Ministro della giustizia (art. 9 comma 1) - è deputato il presidente della
Corte di appello, che va ovviamente individuato, ratione loci, in base ai criteri attributivi della
competenza a pronunciarsi sulla consegna. Occorre fare riferimento, quindi, nell’ordine, alla
Corte di appello nel cui distretto l’imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il
domicilio al momento della ricezione del mandato di arresto o, in via sussidiaria, laddove
non siano applicabili tali criteri, alla Corte di appello di Roma.
Quando, invece, per lo stesso fatto si procede nei confronti di più persone, è
competente la Corte nel cui distretto ha la residenza, il domicilio o la dimora il maggior
83 Nella procedura di estradizione, l’autorità emittente viene informata solo dopo l’applicazione della misura
cautelare ed è tenuta ad inviare la richiesta di estradizione - unitamente alla documentazione di cui all’art.
700 c.p.p. - nel termine di quaranta giorni dall’avvenuta ricezione della comunicazione, a pena di revoca
della misura applicata (artt. 715, commi 5 e 6, e 716, comma 5, c.p.p.). La legge sul mandato di arresto -
com’è agevole rilevare - ha anticipato (al momento della cattura) la comunicazione allo Stato richiedente
ed ha ridotto (da quaranta a dieci giorni) il termine previsto per la trasmissione dei documenti, nell’ottica
di una complessiva accelerazione della procedura di consegna, in sintonia con la ratio che ha ispirato
l’introduzione dell’istituto.

