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le dovute integrazioni è strutturata diversamente. In tal caso, ad attivarsi non è il Collegio,
come previsto dall’art. 16, ma il presidente della Corte di appello o altro magistrato della
stessa Corte da lui delegato. La richiesta di integrazione può essere trasmessa allo Stato di
emissione solo per il tramite del Ministro della giustizia, il quale, dopo aver ricevuto i
documenti, li fa pervenire al presidente della Corte di appello unitamente alla loro
traduzione in lingua italiana. Non è prevista, infine, l’imposizione di alcun termine per
l’invio della documentazione, ma il Ministro deve specificare all’autorità emittente che la
ricezione dei dati mancanti costituisce “condizione necessaria per l’esame della richiesta di
esecuzione da parte della Corte di appello” (art. 6, comma 5).
In attesa dell’esecuzione del mandato di arresto, l’autorità giudiziaria emittente può
chiedere l’adozione di “provvedimenti provvisori”, funzionali ad attività investigative
ritenute necessarie e urgenti, nonché il “sequestro di beni” nella disponibilità del ricercato,
utilizzabili a fini di prova o suscettibili di confisca (art. 15).
La richiesta dei provvedimenti provvisori - in quanto motivata da esigenze
investigative - è ipotizzabile solo nell’ambito di una procedura di consegna attivata sulla base
di una pronuncia non ancora definitiva, essendo chiaramente inconfigurabile la necessità di
compiere atti di indagine quando è intervenuta una sentenza di condanna passata in
giudicato. L’ulteriore presupposto è costituito, ovviamente, dalla pendenza del
procedimento di esecuzione del mandato di arresto, poiché non avrebbe alcun senso
autorizzare l’interrogatorio in Italia della persona ricercata o disporre il suo trasferimento
temporaneo nello Stato di emissione per lo svolgimento di attività investigative urgenti, se la
Corte di appello si è già determinata in favore dell’accoglimento della richiesta di consegna.
Per l’adozione di tali provvedimenti, occorre sempre una richiesta dell’autorità giudiziaria
emittente che deve indicare l’atto (o gli atti) da compiere, lo strumento che a tal fine intende
utilizzare - cioè l’interrogatorio delegato o il trasferimento temporaneo del ricercato - e le
ragioni per le quali ritiene necessario e urgente lo svolgimento delle prospettate attività
istruttorie. Sulla richiesta è chiamato a pronunciarsi il presidente della Corte di appello, il
quale, verificata la sussistenza dei presupposti della necessità e dell’urgenza, autorizza
l’interrogatorio o dispone la consegna provvisoria dell’interessato, tenendo anche conto dei
tempi di definizione della procedura esecutiva del mandato di arresto.

