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quali, invece, il presupposto è rappresentato da una sentenza irrevocabile di condanna a
sanzione detentiva64.

      Si distingue, non a caso, il mandato di arresto “processuale” da quello “esecutivo”65,
proprio per sottolineare che il primo si innesta in una vicenda giudiziaria non ancora
definita, mentre il secondo può essere emesso solo all’esito del processo di cognizione.

1. La procedura passiva di consegna

      Per dare avvio alla procedura di consegna, l’autorità giudiziaria dello Stato richiedente
ha due possibilità: emettere il mandato di arresto e trasmetterlo, per l’esecuzione, alla Corte
di appello territorialmente competente oppure ricorrere alla segnalazione nel «Sistema di
informazione Schengen» (S.I.S.)66, che implica la richiesta di un’immediata cattura del
ricercato mediante l’arresto eseguito di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria67.

      Al di là di tale ipotesi, l’autorità richiedente è libera di assumere l’una o l’altra iniziativa,
a seconda che ritenga necessario o meno l’arresto della persona ricercata ad opera della P.G.
È questo, difatti, l’aspetto che differenzia le due modalità di avvio della procedura di
consegna: con la segnalazione nel sistema Schengen, l’arresto dell’indiziato o del
condannato si configura come atto dovuto, autonomamente eseguito dalla polizia
giudiziaria; viceversa, quando l’autorità interessata alla consegna dispone la trasmissione del
mandato di arresto alla Corte di Appello, spetta a quest’ultima l’eventuale adozione di un

64 È opportuno, tuttavia, precisare che una misura di sicurezza personale potrebbe essere provvisoriamente
   applicata, con ordinanza, nel corso del procedimento penale ai sensi degli artt. 312 e 313 c.p.p.- e non vi è
   motivo per escludere, anche in questo caso, il ricorso al mandato di arresto ai fini dell’esecuzione della
   misura.

65 Cfr. G. IUZZOLINO, Il mandato di arresto europeo: la procedura attiva, cit., p. 535 ssg.
66 Si tratta di un sistema informatico per la gestione e lo scambio di informazioni tra gli Stati aderenti alla

   Convenzione del 19 giugno 1990, attuativa dell’accordo di Schengen. Tale sistema è composto da un
   centro di riferimento, con sede a Strasburgo (C-SIS), e da sezioni periferiche, dislocate sul territorio dei
   singoli Stati (N-SIS). Ciascuna struttura dispone di una copia della stessa base informativa, poiché il C-SIS
   coordina e controlla l’inserimento in rete di tutte le segnalazioni provenienti dagli N-SIS. Ogni centro
   nazionale può chiedere, infatti, la modifica dei dati già forniti - attraverso nuovi inserimenti, variazioni o
   cancellazioni - e la struttura centrale, dopo aver operato un controllo formale sulla richiesta, provvede alla
   diffusione dell’ aggiornamento, in tempo reale, a tutte le altre sezioni periferiche del sistema. Quanto alla
   composizione degli N-SIS, giova ricordare che essi comprendono anche gli uffici denominati S.I.RE.N.E.
   che hanno il compito di mettere in collegamento le autorità giudiziarie e di polizia dei singoli Stati, al fine
   di favorire o scambio di dati ulteriori rispetto a quelli rilevabili dal circuito informativo comune.
67 La Convenzione istitutiva del S.I.S. - ratificata dall’Italia con la legge 388 del 1993.
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