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nazionale, ma comunque nell’ambito di uno dei Paesi dell’Unione58 - di un’ordinanza
impositiva della custodia cautelare o di una sentenza definitiva di condanna59.
Il mandato è, però, connesso al provvedimento “presupposto” esclusivamente sotto il
profilo funzionale, restando, per ogni altro aspetto, del tutto autonomo rispetto alla
pronuncia giurisdizionale da eseguire.
Le autorità dello Stato di esecuzione si limitano, infatti, ad esaminare la completezza
delle informazioni contenute nella richiesta di consegna, non potendo sindacare nel merito
il provvedimento sottostante attraverso l’esame degli atti posti a fondamento dello stesso.
Deve ritenersi, pertanto, che il mandato di arresto sia connotato da un elevatissimo grado di
astrattezza rispetto al procedimento penale dal quale scaturisce la sua emissione60. D’altra
parte, solo così si realizza l’obiettivo di agevolare la circolazione delle decisioni giudiziarie
all’interno dello spazio comune europeo, per dare concreta attuazione al proclamato
principio del mutuo riconoscimento.61
L’avvio della procedura passiva - come già anticipato - presuppone la richiesta di
consegna di una persona che si trova in Italia ed è ricercata dall’autorità giudiziaria di altro
Stato dell’Unione ai fini dell’esecuzione di un provvedimento restrittivo della libertà
personale, che può essere una sentenza irrevocabile di condanna - anche se applicativa di
una misura di sicurezza - o una pronuncia di natura cautelare, purché motivata e sottoscritta
da un giudice (art. 2, commi 2 e 3).
Per dare corso alla richiesta, occorre, però, che il titolo da eseguire risponda ai requisiti
fissati dagli artt. 7 e 8 della legge di attuazione, cioè risulti emesso per un reato che legittimi
il mandato di arresto, anche in ragione dell’entità della sanzione massima applicabile o, nel
caso di condanna, di quella concretamente irrogata.
58 Il mandato di arresto - così come si evince dalla formulazione dell’art. 29 della legge n. 69/2005 - è
emesso dall’autorità procedente quando «risulta», con ragionevole probabilità, che la persona ricercata
abbia la residenza, il domicilio o la dimora nel territorio di uno Stato membro dell’Unione (cfr. A.
CHELO, Il mandato di arresto europeo, cit., p. 340).
59 Cfr. ancora Cass., sez. I, 16 aprile 2009, n. 18569, confl. comp. in proc. Diana, cit.
60 L’autonomia del mandato di arresto rispetto alle vicende del procedimento penale non è tale, tuttavia, da
consentirne l’esecuzione in forza di un provvedimento divenuto inefficace: l’art. 31 della legge di
attuazione prevede, infatti, in tale evenienza, la perdita di efficacia anche del mandato (Cfr. Il mandato di
arresto europeo, DELLA MONICA).
61 Al riguardo, vanno segnalate, ancora una volta, le interessanti riflessioni di L. SALAZAR, Il mandato di
arresto europeo: un primo passo verso il mutuo riconoscimento delle sentenze penali, in Dir. pen. e processo, 2002, p.
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