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diritti fondamentali dell’Unione europea. Conseguentemente, ci sembra di poter concludere,
richiamando la prima parte della formulazione, che i principi fondamentali, come sanciti dal
capo VI della Carta dei diritti fondamentali debbano essere sempre salvaguardati
nell’applicazione del MAE.
Quando parla di equo processo, il legislatore europeo si riferisce, così, a norme interne
che presentino garanzie più ampie rispetto a quelle della Carta succitata, che rappresentano,
dunque, un minimo garantista che deve sempre essere osservato nell’applicazione della
decisione quadro; si può anche andare oltre, essendo assolutamente ragionevole ritenere che
la disposizione, ove il predetto minimo comune denominatore garantista non venga
osservato, escluda l’esecuzione del mandato d’arresto. Questa lettura del considerando 12,
che pare fedele alla ratio del testo e all’ intentio dei redattori, permette di delineare un
sistema che non tollera alcun arretramento nella tutela dei diritti fondamentali in sede di
applicazione del MAE, e ove si verificasse, è la stessa decisione quadro ad approntare
meccanismi idonei ad impedire qualsivoglia affievolimento della tutela.
La lettura proposta è corroborata, altresì, dal dettato dell’art. 1, par. 3 della decisione
quadro, secondo cui “l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi
giuridici sanciti dall’art. 6 del trattato sull’Unione europea non può essere modificata per
effetto della presente decisione quadro”. A chiusura del sistema di tutela approntatosi
colloca il considerando 13, che recita: «Nessuna persona dovrebbe essere allontanata,
espulsa o estradata verso uno Stato allorquando sussista un serio rischio che essa venga
assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato
sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a
suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà,
davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di
ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e
l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o
non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio
nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di
dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte
dell’imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in
contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto
di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati [cfr. artt. 13 c. 2 ,
14 c. 2 , 15 c. 2 , 21 c .3]. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale [cfr. art. 13],
pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per
violazione di legge [cfr. art. 137 c. 3]. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali
militari in tempo di guerra [cfr. art. 103 c. 3 , VI c. 2]. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della
Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione [cfr. art. 103
c. 1, 2].

