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concretizzazione, nel settore del diritto penale, “del principio del riconoscimento reciproco
che il Consiglio europeo ha definito fondamento della cooperazione giudiziaria”31.

      Il considerando n. 732 rappresenta il fondamento dell’attività normativa dell’Unione in
materia.

      Poiché, infatti, l’obiettivo di sostituire il sistema multilaterale d’estradizione, basato
sulla Convenzione europea del 1957 e relativi protocolli addizionali, non può essere
agevolmente realizzato unilateralmente dai singoli Stati membri, esso deve essere perseguito
a livello di Unione europea secondo il principio della sussidiarietà, definito dal combinato
disposto degli artt. 233 del Trattato TUE e 534 del Trattato istitutivo delle Comunità
europee.

31 (5) L’obiettivo dell’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la
   soppressione dell’estradizione tra Stati membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra
   autorità giudiziarie. Inoltre l’introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone
   condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per
   sottoporle all’azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla
   disciplina attuale in materia di estradizione. Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra Stati
   membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in
   materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà,
   sicurezza e giustizia.
   (6) Il mandato d’arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima
   concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio
   europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria.

32 Poiché l’obiettivo di sostituire il sistema multilaterale di estradizione creato sulla base della convenzione
   europea di estradizione del 13 dicembre 1957 non può essere sufficientemente realizzato unilateralmente
   dagli Stati membri e può dunque, a causa della dimensione e dell’effetto, essere realizzato meglio a livello
   dell’Unione, il Consiglio può adottare misure, nel rispetto del principio di sussidiarietà menzionato
   all’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e all’articolo 5 del trattato che istituisce le Comunità
   europee. La presente decisione quadro si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in
   ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

33 1. L’Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.
   2. L’Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui
       sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i
       controlli alle frontiere esterne, l’asilo, l’immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro
       quest’ultima.
   3. L’Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su
       una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato
       fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello
       di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e
       tecnologico.
   L’Unione combatte l’esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali,
   la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.
   Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri.
   Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo
   sviluppo del patrimonio culturale europeo.

34 La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono
   assegnati dal presente trattato. Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità
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