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      A fomentare le polemiche non è forse rimasta del tutto estranea la stessa
denominazione dello strumento focalizzata sul momento dell’arresto; l’impiego di un’altra
espressione, di minor drammaticità ed impatto mediatico (quale ad esempio “ordine
europeo di consegna di persone ricercate”), avrebbe forse sollecitato in minor misura
l’immaginario della pubblica opinione e di alcuni politici.

2. Natura e definizione del mandato d’arresto europeo

      Il mandato di arresto europeo (cosiddetto MAE) nasce dalla DQ 2002/584/GAI,
del 13 giugno 2002, adottata dal Consiglio dell’Unione europea. Si tratta della prima
concretizzazione del principio del mutuo riconoscimento posto come fondamento e guida
per la costruzione dello “spazio comune di libertà sicurezza e giustizia”18.

      Il MAE delinea un modello di cooperazione tra gli Stati membri innovativo che
supera i tradizionali meccanismi estradizionali. Per le sue peculiari caratteristiche, le quali
permettono di delucidare un sistema semplificato di arresto e consegna delle persone
ricercate, la nuova procedura si distacca notevolmente dall’estradizione. Il ruolo dei
Governi, per esempio, elemento fondante del meccanismo di più vecchia data, diviene
irrilevante19.

      Con il mandato di arresto, infatti, si viene a creare un collegamento diretto, e quindi
più celere, tra le varie autorità giudiziarie dei diversi Paesi, al fine di ricercare e consegnare

   Marché commun et de l’Union euopéenne, 2002, p. 5 s.; più estensivamente v. M. BARGIS, Il mandato d’arresto
   europeo: quali prospettive?, in Giur. it., 2003, p. 2421 s.; EAD., Il mandato d’arresto europeo dalla decisione quadro
   alle prospettive di attuazione, in Pol. dir., 2004, pp. 49 ssg.; A. CASSESE, Il recepimento da parte italiana della
   Decisione quadro sul mandato d’arresto europeo, in Dir. pen. proc., 2003, p. 1565 s.; M. CHIAVARlO, Un
   tema sempre più scottante: il «mandato d’arresto europeo», in Legisl. pen., 2003, p. 609 s.; D. FLORE, Le mandat
   d’arrêt européen: première mise en oeuvre d’un nouveau paradigme de la justice pénale européenne, in journal des
   Tribunaux, 2002, pp. 273 ssg.; V. GREVI, Il «mandato d’arresto europeo» tra ambiguità politiche ed attuazione
   legislativa, in Il Mulino, 2002, p. 119 s.; G. IUZZOLINO, Cooperazione internazionale e mandato d’arresto
   europeo, in Dir. e giust., 2003 (15), p. II s. (inserto speciale); L. SALAZAR, Il mandato d’arresto europeo: un
   primo passo verso il mutuo riconoscimento delle decisioni penali, in Dir. pen. proc., 2002, pp. 1041 ssg.; D.
   MANZIONE, Il mandato d’arresto europeo, in Legisl. pen., 2002, p. 975 s.; G. VASSALLI, Il mandato
   d’arresto europeo viola il principio di uguaglianza, in Dir. e giust., 2002 (28), pp. 8 ssg.
18 Art. 29 TUE, titolo VI «Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale».
19 La decisione quadro, infatti, prevede, all’art. 7 l’eventuale partecipazione di un’autorità amministrativa
   centrale, ma al solo scopo di assistere le autorità giudiziarie, ed affida ad essa compiti di mera ricezione
   e trasmissione degli atti relativi alla procedura di consegna.
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