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proprio ordinamento forme di reato associativo tese a prevenire l’eventualità della
mancanza del requisito della doppia incriminazione. Inoltre, la Convenzione di Dublino
interveniva sulle circostanze ostative la richiesta d’estradizione sopprimendo il divieto di
estradizione del cittadino, l’irrilevanza dell’intervenuta prescrizione e l’attenuazione della
rilevanza del principio di specialità, in base a cui non è possibile adottare misure restrittive
della libertà personale o procedere nei confronti dell’estradato per fatti anteriori e diversi
rispetto a quelli motivanti l’estradizione concessa. Tali miglioramenti non hanno però mai
potuto concretamente venire apprezzati in ragione della mancata ratifica da parte degli Stati
membri (l’Italia è a tutt’oggi rimasta l’unica dei ‘vecchi’ quindici a non aver ratificato)10. Una
spinta in avanti decisiva per una svolta vigorosa nella disciplina della materia estradizionale
si ebbe con il Vertice di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 che, data la sua importanza verrà
analizzato con dovizia in seguito (vd. Cap. II, Par. 1), durante il quale il Consiglio Europeo
stabilì, mediante la Raccomandazione n. 35, che “la procedura formale di estradizione
debba essere abolita tra gli Stati membri per quanto riguarda le persone che si sottraggono
alla giustizia dopo essere state condannate definitivamente ed essere sostituita dal semplice
trasferimento di tali persone in conformità con l’art.6 del TUE. Occorre inoltre prendere in
considerazione procedure d’estradizione accelerate, fatto salvo il principio dell’equo
processo11“. Infine, seppur su un piano strettamente bilaterale, il Trattato tra Italia e Spagna
firmato a Roma il 28 novembre del 200012 segnò una concreta e storica svolta
nell’evoluzione della cooperazione in materia estradizionale. Esso, difatti, rappresenta il vero
prodromo del Mandato di Arresto Europeo prevedendo un sostanziale superamento della
natura stessa del precedente istituto estradizionale e della relativa fase politico-
giurisdizionale che caratterizzava la sua procedura formale.

      Tale accordo bilaterale, infatti, prevedeva, per precise fattispecie di reato indicate
nell’art. 1 par. 1, tra cui terrorismo, criminalità organizzata e traffico di stupefacenti e,

10 Accanto all’Italia, anche altri 6 nuovi Stati membri non risultano avere ratificato le due convenzioni.
11 Cfr. punto 35 delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, in Cass. pen.; Cfr. punto 39 delle

   conclusioni del Consiglio europeo: «Il Consiglio europeo sottolinea l’importanza di un’efficace
   cooperazione giudiziaria nella lotta contro la criminalità transnazionale. Esso riconosce che occorre
   potenziare la capacità dei sistemi giuridici nazionali di operare in stretto contatto e chiede al Consiglio di
   determinare in quale misura si debba estendere il riconoscimento reciproco delle decisioni dei rispettivi
   tribunali»; Cfr. punto 33 delle stesse conclusioni.
12 Pubblicato in Documenti giustizia, 2000 (6), c. 1405 s. li disegno di legge di ratifica, presentato il13
   novembre 2001, reca il n. A.C. 1934.
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