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del 1995 e 1996 sull’estradizione da parte degli Stati membri (n. 35); al reciproco
riconoscimento anche nelle ordinanze preliminari onde permettere alle autorità
competenti di procedere rapidamente al sequestro probatorio e alla confisca di beni
facilmente trasferibili (n. 36). La sezione C delle conclusioni si sofferma poi sulla lotta
contro la criminalità a livello di Unione europea (nn. 40 a 58).

      Premesse così importanti hanno visto un seguito di considerevole spessore, tra gli
altri, nel successivo Consiglio europeo di Laecken del 14 e 15 dicembre 2001, nelle cui
conclusioni si ribadisce la solidarietà dell’Unione europea e della comunità internazionale
nella lotta contro il terrorismo nel rispetto dei diritti e delle libertà individuali (punto 17),
dettando alcune linee operative generali in merito, per precisare in maniera oseremmo dire
inequivocabile il percorso in fieri e da realizzare in materia di armonizzazione delle
legislazioni, riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e mandato d’arresto
europeo. La base giuridica e politica europea che, vale la pena di ricordare, deriva da un
accordo degli Stati membri attraverso i loro rappresentanti, viene decisamente disciplinata
sia nel trattato dell’Unione europea che nella Carta dei diritti di Nizza e, ora, nel testo della
Costituzione europea16.

      La decisione quadro n. 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo rappresenta,
dunque, un vero e proprio punto di rottura all’interno del panorama politico dell’Unione.
Raramente un altro testo dell’Unione europea è stato oggetto di tanto interesse e di un
così appassionato dibattito interno nel corso delle concitate fasi di negoziato dell’autunno
200l nonché nell’approssimarsi della sua concreta entrata in vigore17.

   del TUE. Occorre inoltre prendere in considerazione procedure di estradizione accelerate, fatto salvo il
   principio di equo processo. Il Consiglio europeo invita la Commissione a presentare proposte al
   riguardo alla luce della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen».
16 Legge 7 aprile 2005, n. 57 - Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per
   l’Europa e alcuni atti connessi con atto finale, protocolli e Dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre
   2004 - G.U. 21 aprile 2005, n. 70/L.
17 Tra i primi commenti alla decisione v. in particolare E. BRUTI LIDERATI, I. J. PATRONE, Il
   mandato d’arresto europeo, in Quest. giust., 2002, p. 70 ssg.; E. CALVANESE, G. DE AMICIS, Dalla
   Convenzione di Parigi al vertice di Laeken la lunga strada del mandato d’arresto europeo, in Guida al diritto, 2002
   (5), p. 106 s.; ID., Via libera al mandato di cattura formato Europa, ivi, 2002 (6), pp. 104 ssg.; N.
   GALANTINI, Prime osservazioni sul mandato di arresto europeo, in Foro ambr., 2002, p. 261 s.; E.
   SELVAGGI, O. VILLONI, Questioni reali e non sul mandato d’arresto europeo, in Cass. pen., 2002, pp. 445
   ssg., dove si trova anche una indicazione esemplificativa delle varie posizioni, a favore e non; E.
   SELVAGGI, Il mandato d’arresto europeo alla prova dei fatti, “Mandato di arresto Europeo” M. BARGIS, E.
   SELVAGGI, 2002, p. 2978 s.; ID.; Attuazione del mandato europeo di arresto tra incomprensioni e... pretesti,
   “Mandato di arresto Europeo” M. BARGIS, E. SELVAGGI, 2003,p. 3651 s.; nonché E. BARBE, Une
   triple étape pour le troisième pilier de l’Union européenne: mandat d’arrêt européen, terrorisme et Eurojust, in Révue du
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