Page 186 - Quaderno 2017-1
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considerata la diversità degli strumenti normativi utilizzati (convenzioni-decisioni quadro).
Va aggiunto, poi, che il richiamo alle disposizioni corrispondenti lascerebbe intravedere una
possibile sopravvivenza di quelle relative ad aspetti eventualmente non trattati dalla
decisione quadro, ovvero più idonee ad assicurare la semplificazione della consegna del
soggetto. Quest’ultimo profilo è tenuto specificamente in considerazione dal par. 2 della
norma di cui si parla, allorché si fa esplicito riferimento alla possibilità di continuare ad
applicare accordi o intese bilaterali o multilaterali che consentono «di approfondire o andare
oltre gli obiettivi di quest’ultima [la decisione quadro] e contribuiscono a semplificare o
agevolare la consegna del ricercato». E il fine di rendere più rapida e facile la rimessa del
soggetto è anche alla base della seconda parte del par. 2, secondo il quale non è inibita la
facoltà di stipulare patti tra gli Stati membri, anche dopo l’entrata in vigore della decisione
quadro, fermo restando che tali intese non vincolano gli Stati che non siano parti delle
stesse. Del resto, l’impossibilità di sopprimere le convenzioni in tema di estradizione deriva
anche dal fatto che l’art. 32 della decisione della quale si discorre prevede l’applicazione della
normativa estradizionale per le richieste anteriori al l gennaio 2004, e la facoltà per gli Stati
di continuare ad utilizzarla con riguardo ai reati commessi antecedentemente ad una data
non posteriore al 7 agosto 2002. Sarebbe stato, dunque, incoerente stabilire l’abrogazione di
norme la cui applicabilità è esplicitamente prevista, e possibile, ben oltre il termine
individuato nell’esordio della disposizione da ultimo richiamata. Certo, si sarebbe anche
potuto fissarne l’abolizione a partire dalla data stabilita per l’adeguamento della normativa
interna con la clausola di salvezza relativa alla loro ipotizzabile ultrattività nel caso di
opzione in tal senso degli Stati; nondimeno, una simile regolamentazione, oltre ad essere
inibita per le ragioni prima brevemente segnalate, avrebbe avuto anche il difetto di una
minore linearità rispetto alla “sostituzione” della quale si parla nell’art. 31 par. l.13.
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