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le decisioni da riconoscere sono adottate2”. Da qui, la duplice valenza del principio, «che
rappresenta, al tempo stesso il “presupposto” e il “fine” dell’attuale processo di
trasformazione dei meccanismi di funzionamento della cooperazione giudiziaria:
“presupposto”, perché solo accettando la piena operatività del principio sarà possibile
immaginare l’effettiva realizzazione di quello spazio giuridico europeo che costituisce uno
dei principali obiettivi dell’Unione Europea; “fine”, perché il completamento di tale spazio,
a sua volta, richiede proprio la definitiva affermazione di quel principio»3. Le divergenze tra
i sistemi penali dei singoli Stati membri - sul fronte sia sostanziale che processuale -
legittimano il disconoscimento della decisione resa dall’autorità straniera solo se la stessa
risulta inficiata dalla violazione di garanzie fondamentali dell’individuo, come quelle
riconosciute dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo nei termini
indicati dalla Corte di Strasburgo4.

      È evidente, infatti, che la lesione di livelli minimi di tutela, comunemente considerati
inderogabili, compromette quel senso di fiducia reciproca che è alla base del mutuo
riconoscimento delle decisioni giudiziarie.

      Quando, invece, le fisiologiche differenze tra gli ordinamenti nazionali non
determinano il vulnus di quel nucleo essenziale di garanzie, l’esigenza di cooperazione deve
necessariamente prevalere sulla “ragion di Stato”, intesa, quest’ultima, come aprioristica
convinzione della supremazia delle regole interne rispetto a quelle adottate in altri Paesi.

      È agevole cogliere, alla luce di quanto sin qui osservato, l’essenza del rapporto tra
mutuo riconoscimento dei provvedimenti giudiziari e armonizzazione dei sistemi penali, che
sono «due facce della stessa medaglia, identificabile nella costruzione di uno spazio giuridico
comune»5 Nell’alveo del summenzionato concetto di cooperazione europea ed edificazione
di uno spazio comune di libertà e sicurezza, ruolo centrale riveste la consegna di persone

2 F. SIRACUSANO, Reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, procedure di consegna e processo in absentia, in
 Riv. It. dir. proc. pen., 2010, p. 115.

3 G. DE AMICIS, I primi anni di esperienza del mandato di arresto, in AA.VV., Processo penale e giustizia europea.
 Omaggio a Giovanni Conso, Atti del XX convegno nazionale dell’Associazione tra gli studiosi del processo penale, svolto a
 Torino il 26-27 settembre 2008, Milano, 2010, p. 268 s.

4 M. MENNA, Il mandato d’arresto europeo tra conflitti di sistemi normativi e valutazioni casistiche, in Dir. Pen. e
 processo, 2010, p. 250. In tal senso anche la giurisprudenza: cfr., ex multis, Cass. sez. VI, 27 gennaio 2012,
 n. 4528, B., in CED Cass., 251959; Cass., sez. VI, 16 aprile 2008, n.16362, Mandaglio, in Cass. pen., 2009,
 p. 3530, nonché Cass., sez. VI, 3 maggio 2007, n. 17632, Melina, in Cass. pen., 2008, p. 2929.

5 F. SIRACUSANO, Reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, procedure di consegna e processo in absentia, cit., p.
 115.
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