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ricercate a fini di giustizia e, di conseguenza l’istituto oggetto di questa trattazione. Prima
dell’istituzione del mandato di arresto europeo, l’unico modello operativo idoneo a garantire
tale possibilità era l’estradizione. Sino alla fine del 1993 l’estradizione era ancora saldamente
ancorata alla disciplina enunciata durante la Convenzione del Consiglio d’Europa di Parigi
del 1957 che delineava “l’accettazione di regole uniformi in tema d’estradizione” come
“strumentale al progresso dell’”opera di unificazione” tra i membri del Consiglio d’Europa.
In tale ottica, la Convenzione di Parigi del 1957 sanciva un generale impegno all’estradizione
reciproca degli individui ricercati in base a titolo cautelare o definitivo determinando, nel
contempo, dispositivi di funzionamento, condizioni ostative e circostanze legittimanti.
A tal proposito, erano stabiliti dei limiti quantitativi inerenti alla sanzione edittale per i
reati motivanti il processo di estradizione; la sussistenza della cosiddetta ‘doppia
incriminazione’ disciplinata ex art. 2 della citata Convenzione che prevedeva la necessità che
il fatto su cui si fonda la richiesta d’estradizione fosse previsto come reato anche
dall’ordinamento dello Stato richiesto; l’impedimento ex artt. 3, 4 e 5 per reati di natura
politica o, comunque, motivati da considerazioni di carattere etnico, politico, religioso
ovvero in caso di natura militare o fiscale del fatto integrativo di reato. Non da ultimi, gli
artt. 6, 9 e 10 prevedevano, rispettivamente, una generica facoltà per ciascuna Parte
contraente di rifiutare l’estradizione dei propri cittadini; il principio del “ne bis in idem”
(fattispecie di natura processuale che non consentiva l’estradizione quando l’individuo
reclamato fosse stato definitivamente giudicato dalle autorità competenti della Parte
richiesta, per i medesimi fatti che motivano la domanda), i limiti di intervenuta prescrizione
del reato. Per le motivazioni sopra esposte sarà, nel corso degli anni, riscontrata l’incidenza
negativa delle troppo numerose condizioni ostative e, parimenti, la farraginosità delle
singole procedure. Infine, poiché la Convenzione non disciplinava modelli comuni di
sistemi procedimentali e caratteristiche formali del titolo estradizionale, tali meccanismi
risultavano rinviati a procedure dettate dai singoli Stati aderenti. A titolo esemplificativo,
nell’ordinamento italiano, è stato adottato un sistema misto6 che abbina e coordina una fase
più propriamente politica, in capo alla figura del Ministro della Giustizia, quale esponente
6 Art. 697-722 Codice di Procedura Penale e, sul punto, Sez. VI, Sent. n.45253 del 22 novembre 2005, Cc.-
dep. 13 dicembre 2005, Rv. 232633 e sez.VI, 10 ottobre 2008, n. 40283 dep. 28 ottobre 2008.

