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comunque, la cui pena massima prevista per questi fatti sia di almeno quattro anni di
restrizione della libertà personale, che, in virtù del principio del mutuo riconoscimento delle
decisioni giudiziarie, non fosse avviata la procedura formale d’estradizione ma un mero
ordine di consegna da uno Stato all’altro della persona ricercata.
Non trovavano più applicazione tra le Parti la regola della doppia incriminazione e la
regola della specialità, non rilevando neanche l’eventuale circostanza che il provvedimento
di condanna fosse stato emesso in absentia. Gli unici motivi di rifiuto che sopravvivevano
erano l’insufficienza della documentazione allegata alla richiesta se non soddisfacente i
requisiti minimi dell’art. 3 e l’accordata immunità alla persona richiesta da parte
dell’ordinamento dello Stato richiesto.
Risulta evidente come la decisione quadro del 13 Giugno 2002 istitutiva del Mandato
di Arresto Europeo (d’ora in avanti MAE) e il relativo superamento del modello
tradizionale estraditivo si incardini nel percorso evolutivo sinora delineato come una tappa
fondamentale e auspicabilmente non finale del percorso di condivisione europea in ambito
giudiziario13.
Infine, dunque, il passaggio dal consueto sistema estradizionale a quello delineato dal
mandato d’arresto europeo non poteva non essere accompagnato dalla tendenzialmente
integrale sostituzione dell’estradizione e degli strumenti internazionali che la disciplinano.
Stabilisce, infatti, l’art. 31 della decisione quadro 2002/584/GAI che «le disposizioni
contenute nella presente decisione quadro sostituiscono, a partire dal l gennaio 2004, le
corrispondenti disposizioni delle convenzioni [...] applicabili in materia di estradizione».
Ovvio che la previsione de qua non potesse decretare l’abrogazione degli accordi in materia:
anzitutto, alcuni di quelli richiamati dalla norma in questione non sono riconducibili
all’attività legislativa dell’Unione europea, sicché non sarebbe stato possibile che questa li
eliminasse dal panorama normativo, ancorché soltanto con riguardo ai rapporti tra gli Stati
comunitari.
In secondo luogo, pure per le convenzioni dell’Unione o delle Comunità europee non
ne è sembrata evidentemente opportuna la soppressione tout court, probabilmente anche
13 Per considerazioni di segno analogo, cfr. E. BRUTI LIBERATI, I. J. PATRONE, Il mandato d’arresto, cit.,
p. 76 e 78; M. R. MARCHETTI, Dall’estradizione al mandato d’arresto europeo: problemi di diritto transitorio, in
AA.VV. Dall’estradizione al mandato d’arresto europeo di M. BARGIS, G. SELVAGGI.

