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le persone condannate o processate per reati di una certa gravità o sanzionati con pene
altrettanto gravi. Altre novità riguardano la previsione di un numero predeterminato di
motivi di rifiuto obbligatori e facoltativi, la scomparsa del controllo sulla doppia
incriminazione per un ampio catalogo di fattispecie criminose (art. 2.2 DQ) e, infine, la
maggiore rapidità e certezza nell’esecuzione del mandato d’arresto20. È l’art. 31 della
decisione quadro che prevede la sostituzione, dal 1 gennaio 2004, di tutte le disposizioni
in materia di estradizione vigenti tra gli Stati dell’Unione21.

      Il “mandato di arresto europeo” è definito, all’art. 1.1 della fonte presa in esame,
come “una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della
consegna, da parte di un altro Stato membro, di una persona ricercata ai fini dell’esercizio
di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della
libertà”. Alla suddetta decisione, cosiddetta “eurordinanza”, gli Stati membri danno
esecuzione in base al principio del mutuo riconoscimento22. Si tratta, dunque, di uno
strumento normativo di coazione e limitazione della libertà personale, secondo le
disposizioni e con le modalità definite nella decisione quadro.

      Per quanto riguarda l’ambito di applicazione del MAE, l’art. 2 DQ individua due
distinti gruppi di reati per cui opera in modo diverso. Il primo gruppo, disciplinato al
primo paragrafo, prevede che possa essere emesso per “fatti puniti dalle leggi dello Stato
membro emittente con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà della
durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una
pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata non
inferiore a quattro mesi”. L’art. 2.2 individua l’altra categoria, una lista di trentadue aree
penalmente rilevanti, per le quali si esclude la clausola della doppia incriminazione23. Per
tali ipotesi, se nello Stato di emissione è prevista una pena o una misura di sicurezza
privative della libertà personale non inferiore a tre anni, si impone agli altri Stati l’obbligo
di esecuzione del mandato. «Indipendentemente, dunque, dal fatto che la valutazione di

20 La riduzione dei tempi di esecuzione dipende dalla previsione di termini massimi per la decisione sulla
   consegna e sul successivo trasferimento della persona.

21 M. CHIAVARIO, Diritto processuale penale, 4° ed., Torino, 2009, pp. 772-74; E. FORTEZZA La tutela dei
   diritti fondamentali nella disciplina del mandato d’arresto europeo tra ordinamento interno e comunitario, Pisa, 2013.

22 Art. 1.2 decisione quadro 2002/584/GAI.
23 Per clausola della doppia incriminazione si intende uno dei tipici limiti oggettivi alla procedura di

   estradizione: il fatto per cui l’estradizione è sollecitata deve essere previsto come reato anche nella
   legislazione dello Stato richiesto, altrimenti, il rifiuto della consegna del ricercato sarà legittimo.
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