Page 193 - Quaderno 2017-1
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      In sostanza, la finalità perseguita è quella di fornire un significativo appiglio testuale al
MAE, attraverso il riferimento al contenuto del Vertice e di radicarlo nel solco della
tradizione di cooperazione istituzionale in materia estradizionale, di cui, nell’intendimento
dei redattori, il mandato europeo d’arresto costituisce naturale evoluzione e sviluppo. A tal
fine il considerando n. 1129 dispone che il mandato europeo d’arresto dovrebbe sostituire,
tra gli Stati membri, tutti i precedenti strumenti in tema di estradizione, nonché le
disposizioni del titolo III della convenzione d’applicazione dell’accordo di Schengen
concernenti la suddetta materia30.

      Fondamentale è il considerando n. 5, secondo cui, l’obiettivo perseguito dalla Unione
europea, di diventare un’area di libertà, sicurezza e giustizia, ha fatto venire meno la
necessità di ricorrere alle procedure formali di estradizione tra i Paesi membri, ritenute
troppo complesse ed affette dall’eventualità di potenziali ritardi; per tali motivi, la classica
cooperazione tra gli Stati membri, deve essere sostituita da un sistema di libera circolazione
delle decisioni giudiziarie penali, siano esse intervenute in fase anteriore alla sentenza,
ovvero definitive. Il concetto è ribadito dal n. 6, che descrive il MAE come prima

   persone che si sottraggono alla giustizia dopo essere state condannate definitivamente ed accelerare le
   procedure di estradizione per quanto riguarda le persone sospettate di aver commesso un reato.
   (2) Il programma di misure per l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni
   penali, previsto al punto 37 delle conclusioni di Tampere e adottato dal Consiglio il 30 novembre 2000
   (4), affronta la questione dell’esecuzione reciproca del mandato d’arresto.
   (3) Tutti o alcuni degli Stati membri aderiscono ad una serie di convenzioni nel settore dell’estradizione.
   Tra queste si possono annoverare la convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e la
   convenzione europea per la repressione del terrorismo del 27 gennaio 1977. I Paesi nordici possiedono
   leggi sull’estradizione redatte in modo identico.
   (4) Inoltre, gli Stati membri hanno concluso tra loro le seguenti tre convenzioni concernenti in tutto o in
   parte l’estradizione, che fanno parte dell’acquis dell’Unione: la convenzione di applicazione dell’accordo
   di Schengen del 14 giugno 1985 relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni
   nelle relazioni tra gli Stati membri parte della convenzione (5), del 19 giugno 1990, la convenzione del 10
   marzo 1995 relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea
   (6) e la convenzione del 27 settembre 1996 relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione
   europea (7).
29 (11) Il mandato d’arresto europeo dovrebbe sostituire tra gli Stati membri tutti i precedenti strumenti in
   materia di estradizione, comprese le disposizioni del titolo III della convenzione d’applicazione
   dell’accordo di Schengen che riguardano tale materia.
30 Acquis di Schengen - Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i
   governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della
   Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmata il 19
   giugno 1990 dai rappresentanti dei Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania,
   della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi.
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