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illiceità penale sia condivisa anche dallo stato di esecuzione del mandato24». Si è voluto, in
realtà, per delle aree di disvalore talmente eclatanti e condivise in seno all’UE25,
presupporre l’esistenza della doppia incriminazione della quale, così, viene ad essere
eliminata la verifica. L’introduzione di questo nuovo sistema semplificato di consegna
delle persone imputate o condannate ha permesso di eliminare le complessità e i potenziali
ritardi tipici della disciplina dell’estradizione. Nel tempo la Corte di giustizia ha avuto
modo di intervenire sulla decisione quadro in esame chiarendone i profili più
problematici. In primo luogo è stato esplicato l’obbligo di interpretazione conforme del
diritto interno alla lettera e alle finalità dell’atto in questione (sentenza 16 giugno 2005, C-
105/03, Pupino)26.
La disciplina del MAE è contenuta in una particolare fonte di produzione: la
decisione quadro. Detta fonte è vincolante in quanto al risultato da conseguire, ma lascia
ampia discrezionalità ai legislatori nazionali nella scelta della forma e dei mezzi da
utilizzare per il raggiungimento degli scopi fissati dagli organi sovranazionali.
Nel caso Pupino, tuttavia, la Corte precisa che la decisione quadro non è soltanto
produttiva di obblighi per gli Stati, ma vincola anche il giudice nazionale, che è tenuto ad
interpretare la norma interna in conformità delle disposizioni contenute nell’atto dell’U.E.,
salvo che tali norme siano contrarie ai principi dell’ordinamento o della legge penale.
In concreto l’interpretazione conforme agisce sia nelle ipotesi in cui esista una
specifica disposizione di attuazione, sia quando, pur in carenza di tale disposizione,
esistano norme nazionali suscettibili di essere interpretate in modo da non creare un
contrasto con la DQ.
La pronuncia in commento è stata fondamentale per l’implementazione della
cooperazione giudiziaria a prescindere dalla discrezionalità politica dei singoli governi.
Successivamente, la Corte di giustizia ha avuto modo di chiarire la non illegittimità
dell’art. 2, par. 2 DQ (sentenza 3 maggio 2007, C-303/05, Advocaten voor de Wereld)27.
24 M. CHIAVARIO, Diritto processuale penale, cit., p. 774.
25 Nella lista, infatti, compaiono reati particolarmente gravi, quali la partecipazione a un’organizzazione
criminale, il terrorismo, la tratta di esseri umani, lo sfruttamento sessuale dei bambini, la pornografia
infantile ecc.
26 Corte di giustizia CE, 16 giugno 2005, C-105/03, Pupino, in Guida al Diritto, 2005, n. 26, p. 67.
27 Corte di giustizia CE, sentenza del 3 maggio 2007, C-303/2005, Advocaten voor de Wererld, in Foro It.,
2007, IV, p. 438.

