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      La Corte statuisce che la norma richiamata, nella parte in cui sopprime il tradizionale
requisito della doppia incriminazione per le 32 categorie di reato ivi elencate, non
contrasta con i principi di legalità e di uguaglianza. In particolare, l’art. 2, par. 2 DQ non
viola il principio di legalità dei reati e delle pene, in quanto la definizione degli stessi e
delle sanzioni applicabili continua a rimanere nella competenza dello Stato emittente.
Grava, infatti, su tale Stato l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali
principi giuridici sanciti dall’art. 6 T.U.E., tra i quali è sicuramente ricompreso il principio
di legalità dei reati e delle pene.

      Il giudice comunitario ha escluso che la decisione quadro sul MAE abbia ad oggetto
un’attività di armonizzazione sostanziale degli elementi costitutivi dei reati e delle sanzioni
ad essi applicabili. In definitiva, la carenza di tassatività o determinatezza delle fattispecie
incriminatrici non pone nessun problema di legittimità della norma.

      La Corte di giustizia, inoltre, chiarisce che l’individuazione delle fattispecie di reato
di cui all’art. 2, par. 2 DQ, non comporta alcuna violazione dei principi di uguaglianza e
non discriminazione perché trattasi di condotte che per la loro natura e per l’entità della
pena comminata, ben giustificano l’introduzione di un meccanismo di consegna
obbligatoria basato sulla soppressione del requisito della doppia incriminazione.

3. Articolazione della DQ 2002/584/GAI del 13 giugno 2002

      La DQ 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 si articola in due elementi fondamentali:
un preambolo e una fase dispositiva.

      a) Preambolo
      Esso consta di quattordici “considerando”, da cui traspaiono gli intenti del legislatore
europeo e i principi cui esso si è ispirato in sede di redazione del documento.
      I punti dal n. 1 al n. 428, evidenziano le conclusioni del Vertice di Tampere e
riassumono, ripercorrendolo, il quadro di cooperazione in materia estradizionale.

28 In base alle conclusioni del Consiglio di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ed in particolare il punto 35, è
   opportuno abolire tra gli Stati membri la procedura formale di estradizione per quanto riguarda le
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