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qualificato dello Stato, e una fase giurisdizionale affidata all’autorità giudiziaria, individuata
nella Corte d’Appello.

      Il Ministro della Giustizia ha competenza esclusiva per l’emanazione del decreto
d’estradizione e gli spetta l’impulso in ordine all’adozione di provvedimenti restrittivi della
libertà personale, nelle ipotesi di ricorrenza di specifiche esigenze cautelari. Nonostante il
significativo mutamento di prospettiva intervenuto tra 1985 e 1990 derivante dagli accordi
di Schengen e relativa Convenzione di applicazione degli stessi, fatta eccezione per
l’istituzione del SIS (Sistema d’informazione Schengen) dispositivo teso a migliorare la
quantità di informazioni per l’individuazione delle persone ricercate, per quanto riguarda
l’estradizione restarono immutati i meccanismi tradizionali previsti dalla Convenzione del
19577. Una prima azione innovatrice dell’istituto estradizionale avvenne tra il 1995 e il 1996
con le Convenzioni di Bruxelles8 e Dublino9 che, integrando la Convenzione di Parigi del
1957, hanno in parte percepito le mutate esigenze dell’Unione introducendo,
rispettivamente, la procedura semplificata d’estradizione e una sostanziale modifica dei
summenzionati discussi motivi ostativi.

      La prima prevedeva, in caso di consenso dell’estradando e dell’Autorità competente
dello Stato richiesto, che la consegna avvenisse senza necessità di presentare domanda
d’estradizione e senza avviare la procedura formale, nel termine di venti giorni dalla
comunicazione della decisione resa dalle autorità competenti dello Stato richiesto. La
seconda, invece, sanciva una parziale deroga al principio della “doppia incriminazione”
disciplinato ex art. 3 Conv. Dublino che disponeva che l’estradizione non potesse essere
rifiutata nei casi di reati sufficientemente gravi (puniti con pena detentiva nel massimo non
inferiore a dodici mesi) e configurati come cospirazione o associazione finalizzate alla
commissione di atti terroristici o di illeciti quali traffico di stupefacenti, criminalità
organizzata o generici altri atti di violenza anche quando la legge dello Stato membro
richiesto non prevede che gli stessi fatti costituiscano reato. In questo modo, il rifiuto
all’estradizione permaneva per gli Stati che non riconoscevano fattispecie associative
svincolate dalla concreta commissione dei delitti fine del sodalizio, attraverso un’apposita
facoltà di riserva; tuttavia, contestualmente, essi dovevano impegnarsi a introdurre nel

7 Sul punto cfr. L. SALAZAR, L’estradizione nella convenzione di Schengen, in Dir. pen. proc., 1998, p. 1034.
8 Pubblicata in G. U.C.E., 30 marzo 1995, n. C 78, p. l.
9 Pubblicata in G. U.C.E., 23 ottobre 1996, n. C 313, p. 11.
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