Page 272 - Quaderno 2017-1
P. 272

260

      c) maggiore snellezza e rapidità della procedura, in virtù della predeterminazione e
          della sensibile restrizione dei termini di consegna.

      La Commissione europea, con un rapporto del 23 febbraio 2005, ha già proceduto, ex
art. 34 par. 3 decisione quadro, ad una prima valutazione sullo stato dell’attuazione del
nuovo strumento normativo nelle diverse legislazioni degli Stati membri.160 L’esito della
valutazione preliminare sull’impatto della nuova procedura di consegna nei diversi sistemi
europei si è rivelato sostanzialmente positivo, riservandosi peraltro la Commissione la
facoltà di presentare in seguito proposte di modifica della decisione quadro sulla base
dell’applicazione pratica della disciplina nei diversi Stati membri. A fini meramente
illustrativi verranno di seguito descritte, seppur in maniera sommaria, le caratteristiche delle
leggi di attuazione di alcun degli Stati membri dell’UE. 161

      Nel Regno Unito l’Extradition Bil l162 del 2003, con il quale è stata recepita la decisione
quadro relativa al mandato d’arresto europeo è stato accompagnato da una accesa
discussione sulla possibilità che con il mandato d’arresto cittadini britannici possano essere
consegnati per dei reati pensati (“thought crime”).

      L’individuazione tra i 32 crimini non soggetti alla doppia incriminazione dei reati di
xenofobia e razzismo costituiva ab origine la nota dolente nel recepimento della nuova
normativa europea proprio per il fatto che sarebbero diventati perseguibili reati che, come
nel caso della xenofobia, del razzismo, della frode o della truffa, non rappresentavano
specifiche fattispecie di reato nel Regno Unito.

      Nell’esame della decisione quadro e della realtà dei Paesi membri, il dubbio
fondamentale è stato quello di una diminuzione delle garanzie e, dunque, la necessità di
veder implementare a livello europeo i principi minimi di salvaguardia dei diritti degli
indagati, vale a dire la presunzione di innocenza, il diritto ad una difesa e alla rappresentanza
in giudizio, regole di trasparenza per la custodia cautelare. È interessante sotto questo punto
di vista e a giustificazione dei timori sollevati la lettura del ruolo dei giudici popolari previsti
dai sistemi di Francia, Italia e altri Paesi continentali che fanno parte della giuria ma in realtà

160 Le legislazioni adottate nell’ambito dei diversi Stati membri sono consultabili sul seguente sito: www.ue.
   eu.int/cms3_Applications/ applications/PolJu/details.asp?lang=EN&cmsid=545&id=66.

161 V. P.BALBO, Il mandato di arresto europeo secondo la legge di attuazione italiana. Commento delle decisioni quadro
   europee 2002/584/GAI sul mandato d’arresto europeo e 2005/214/GAI sul reciproco riconoscimento delle sanzioni
   pecuniarie, Torino, 2005, cit. pag. 104 e ssg.

162 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/41/contents.
   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277