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presupposti tipici della custodia cautelare). Sempre d’ufficio o su richiesta del procuratore
del Re, il giudice d’istruzione nel corso della procedura può imporre una o più condizioni
nuove, così come modificare o prolungare, in tutto o in parte, quelle già imposte e, ancora,
dispensare dall’osservazione di tutte o di alcune delle prescrizioni. Il mancato rispetto delle
prescrizioni comporta la facoltà del giudice di istruzione di procedere ad un mandato
d’arresto facendo scattare la custodia cautelare ai sensi della legge belga del 20 luglio 1990. È
altresì previsto che possa essere stabilito il pagamento integrale e anticipato di una cauzione
a titolo preventivo, della quale sarà il giudice di istruzione a fissare l’entità e il cui
versamento rende possibile al pubblico ministero di procedere all’ordine di scarcerazione
(par. 5, art. 11).
Nei confronti della decisione di non esecuzione della consegna, il pubblico ministero
ha facoltà di proporre appello alla Chambre des mises en accusation entro 24 ore dal giorno della
decisione quadro n. 2002/584/GAI (art. 14). La Chambre des mises en accusation decide entro
quindici giorni verificando la sussistenza di tutti i presupposti e i requisiti di legge in materia
di mandato d’arresto europeo comunicando entro 24 ore prima dell’udienza luogo, giorno e
ora della comparizione alla persona interessata e al suo avvocato sia mediante notifica, sia
mediante registrazione su un registro apposito (art. 16).
Sul piano formale il legislatore lussemburghese ha ripreso in maniera puntuale la
decisione quadro n. 2002/584/GAI. 168 Si segnala il riferimento all’età (sedici anni) al di
sotto della quale è fatto divieto di consegnare una persona (art. 4, n. 3). Giudice d’istruzione
e pubblico ministero sono i soggetti cui la legge demanda, quali autorità giudiziarie
competenti, lo svolgimento delle procedure per la consegna di un ricercato. Nel caso della
procedura attiva per il mandato d’arresto europeo il giudice d’istruzione che ritenga che la
persona ricercata al Lussemburgo si trovi sul territorio di un altro Stato membro, emette un
mandato d’arresto europeo nelle forme previste per legge (art 26, comma 1). È il
procuratore generale dello Stato membro ad emettere un mandato d’arresto europeo nei
confronti di una persona ricercata ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di
sicurezza e che si trovi sul territorio di un altro Stato membro (art. 26, comma 2). La
trasmissione del mandato d’arresto europeo può essere effettuata con il sistema
d’informazione di Schengen, tramite Interpol, ovvero con qualunque altro mezzo che sia
168 Legge n. 39 del 17 marzo 2004.

