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ALMANACCO
1817
REGIE PATENTI
AI CARABINIERI REALI ATTRIBUITE
LE FUNZIONI DI POLIZIA STRADALE
NEI TERRITORI DI TERRAFERMA
(29 maggio)
Il 29 maggio 1817, con Regie Patenti, il sovrano approvò un nuovo regolamento sulle
strade, sui ponti e sulle acque, che si potrebbe definire antesignano del moderno
codice della strada. Con tale testo, tenendo conto dell’istituzione dell’intendenza
generale dei ponti, strade, acque e selve avvenuta con analogo provvedimento
normativo del 19 marzo 1816, si ritenne conveniente dotare il regno di un regolamento
organico che disciplinasse, “per i soli stati di terraferma”, tutto ciò che riguardava
ponti, strade e acque.
Il regolamento in primis disciplinava puntualmente la costruzione, la gestione e la ma-
nutenzione degli assi viari, distinguendo all’art.1, le strade in 4 classi: reali, provinciali,
comunali e private. Al contempo però il titolo IV era dedicato alla “Polizia delle
strade” (oggi si direbbe polizia stradale). In particolare, le disposizioni impedivano
una serie di azioni di alterazione delle strade principali, pena il ripristino dell’area e
l’irrogazione di una sanzione pecuniaria. Vi erano numerose prescrizioni di non fare,
come l’art. 94, che impediva la costruzione di fabbricati o muri di cinta a distanze
inferiori a 3 metri dal margine della strada e senza l’autorizzazione dell’ente incaricato,
e di fare, come l’art. 87, che imponeva un obbligo in capo ai possessori di terreni
laterali alle strade di riparare e mantenere in efficienza gli eventuali muri destinati al
sostegno di terrapieni.
92 NOTIZIARIO STORICO DELL’ARMA DEI CARABINIERI - N. 3 ANNO II