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ALMANACCO

             1817

          REGIE PATENTI

   AI CARABINIERI REALI ATTRIBUITE
   LE FUNZIONI DI POLIZIA STRADALE

     NEI TERRITORI DI TERRAFERMA

                             (29 maggio)

              Il 29 maggio 1817, con Regie Patenti, il sovrano approvò un nuovo regolamento sulle
              strade, sui ponti e sulle acque, che si potrebbe definire antesignano del moderno
              codice della strada. Con tale testo, tenendo conto dell’istituzione dell’intendenza
              generale dei ponti, strade, acque e selve avvenuta con analogo provvedimento
              normativo del 19 marzo 1816, si ritenne conveniente dotare il regno di un regolamento
              organico che disciplinasse, “per i soli stati di terraferma”, tutto ciò che riguardava
              ponti, strade e acque.
              Il regolamento in primis disciplinava puntualmente la costruzione, la gestione e la ma-
              nutenzione degli assi viari, distinguendo all’art.1, le strade in 4 classi: reali, provinciali,
              comunali e private. Al contempo però il titolo IV era dedicato alla “Polizia delle
              strade” (oggi si direbbe polizia stradale). In particolare, le disposizioni impedivano
              una serie di azioni di alterazione delle strade principali, pena il ripristino dell’area e
              l’irrogazione di una sanzione pecuniaria. Vi erano numerose prescrizioni di non fare,
              come l’art. 94, che impediva la costruzione di fabbricati o muri di cinta a distanze
              inferiori a 3 metri dal margine della strada e senza l’autorizzazione dell’ente incaricato,
              e di fare, come l’art. 87, che imponeva un obbligo in capo ai possessori di terreni
              laterali alle strade di riparare e mantenere in efficienza gli eventuali muri destinati al
              sostegno di terrapieni.

92 NOTIZIARIO STORICO DELL’ARMA DEI CARABINIERI - N. 3 ANNO II
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