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ALMANACCO
Inoltre, una serie di articoli (dal n. 100 al n. 110) era destinata alla disciplina delle di-
mensioni delle ruote dei “carri, carrette, e carrettoni o carriaggi” (utilizzati per il
trasporto dei materiali e delle merci) tirati da più di un cavallo. Tale disciplina,
piuttosto vincolante, concedeva un anno di tempo per l’adeguamento dei mezzi di
trasporto alle disposizioni contenute nelle Regie Patenti. Tali disposizioni però non si
estendevano ai trasporti privati, militari o destinati a lavori agricoli.
Si trattava dunque di una normativa piuttosto dettagliata destinata alle categorie che
si occupavano professionalmente del trasporto di merci al di fuori dell’ambito urbano.
L’art. 108, per le attività di controllo sul rispetto delle disposizioni del regolamento,
individuava per primi i militari dell’Arma: i “carabinieri reali […] sono particolarmente
incaricati di vegliare all’osservanze delle dette disposizioni, e d’impedire le contrav-
venzioni”. In sostanza, tenuto conto che i Carabinieri Reali rappresentavano l’unica
forza dell’ordine in servizio permanente di pubblica sicurezza e a competenza generale
sui territori di Terraferma (Savoia, Piemonte, Aosta, Nizza, Liguria), a questi erano at-
tribuite a pieno titolo anche le funzioni di polizia stradale, intesa, in questo caso,
come funzione amministrativa allo scopo di garantire la libera circolazione delle
persone e delle merci sui principali assi viari dello Stato.
Flavio Carbone
NOTIZIARIO STORICO DELL’ARMA DEI CARABINIERI - N. 3 ANNO II 93