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LA REALE GENDARMERIA ITALIANA 1801-1814
che bilanciate nel 1800-01: naturalmente senza contare il supplemento di soldo
per i servizi esterni con pernotto fuori caserma e il fondo per indennizzi e gra-
tifiche. Quanto alla spesa d’impianto, il casermaggio della gendarmeria era quasi
interamente a carico dei comuni (tranne il riattamento delle caserme destinate
al deposito) e l’armamento (per un importo di 100 franchi pro capite) era già
disponibile nei magazzini, ma occorrevano 300 franchi pro capite per vestiario
ed equipaggiamento e 350 per l’acquisto di un cavallo: in tutto altri 614.400
franchi.
La legge ne stanziò soltanto 400mila, calcolando ottimisticamente che un
terzo del personale, reclutato preferibilmente fra i proprietari, avrebbe provve-
duto a vestirsi e montarsi a proprie spese e a versare in anticipo la cauzione di
300 o 190 franchi (con il vantaggio di poter così godere il soldo intero, evitando
in tutto o in parte la ritenuta annua - fino ad un massimo di 200 o 90 franchi -
per il deposito di cauzione e il rimborso - entro tre anni - del prestito per l’ac-
quisto del vestiario e del cavallo). In realtà solo pochi poterono o vollero vestirsi
e montarsi a proprie spese e dunque la somma stanziata per l’anticipo si rivelò
insufficiente: già il 28 ottobre 1802, cinque settimane dopo il proclama di atti-
vazione, si calcolavano infatti necessari altri 300mila franchi.
3. La formazione del corpo (1802-03)
a. Il proclama Teulié e il fallimento del primo reclutamento (1801)
Pretendendo di attuare la legge senza una previa concertazione intermini-
steriale, il precipitoso ministro Pietro Teulié (1769-1807) proclamò il 7 maggio
1801 l’apertura dell’arruolamento, invitando i cittadini a presentarsi ai giurì
dipartimentali. «Consegna un popolo libero a delle mani fedeli - recitava il rebo-
ante proclama - una spada e uno scudo per proteggere la esecuzione dei di lui
atti legittimi su tutti i punti della Repubblica; per dissipare la sedizione eccitata
dal fanatismo; per penetrare gli asili dell’ozio e della pubblica dissolutezza, per
allontanare il devastatore dai boschi comunali e dai campi, unica cura del pove-
ro colono; per reprimere l’audace, che porta la mano sacrilega sui pubblici
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