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LA REALE GENDARMERIA ITALIANA 1801-1814


             che bilanciate nel 1800-01: naturalmente senza contare il supplemento di soldo
             per i servizi esterni con pernotto fuori caserma e il fondo per indennizzi e gra-
             tifiche. Quanto alla spesa d’impianto, il casermaggio della gendarmeria era quasi
             interamente a carico dei comuni (tranne il riattamento delle caserme destinate
             al deposito) e l’armamento (per un importo di 100 franchi pro capite) era già
             disponibile nei magazzini, ma occorrevano 300 franchi pro capite per vestiario
             ed equipaggiamento e 350 per l’acquisto di un cavallo: in tutto altri 614.400
             franchi.
                  La legge ne stanziò soltanto 400mila, calcolando ottimisticamente che un
             terzo del personale, reclutato preferibilmente fra i proprietari, avrebbe provve-
             duto a vestirsi e montarsi a proprie spese e a versare in anticipo la cauzione di
             300 o 190 franchi (con il vantaggio di poter così godere il soldo intero, evitando
             in tutto o in parte la ritenuta annua - fino ad un massimo di 200 o 90 franchi -
             per il deposito di cauzione e il rimborso - entro tre anni - del prestito per l’ac-
             quisto del vestiario e del cavallo). In realtà solo pochi poterono o vollero vestirsi
             e montarsi a proprie spese e dunque la somma stanziata per l’anticipo si rivelò
             insufficiente: già il 28 ottobre 1802, cinque settimane dopo il proclama di atti-
             vazione, si calcolavano infatti necessari altri 300mila franchi.




             3. La formazione del corpo (1802-03)


             a. Il proclama Teulié e il fallimento del primo reclutamento (1801)


                  Pretendendo di attuare la legge senza una previa concertazione intermini-
             steriale, il precipitoso ministro Pietro Teulié (1769-1807) proclamò il 7 maggio
             1801  l’apertura  dell’arruolamento,  invitando  i  cittadini  a  presentarsi  ai  giurì
             dipartimentali. «Consegna un popolo libero a delle mani fedeli - recitava il rebo-
             ante proclama - una spada e uno scudo per proteggere la esecuzione dei di lui
             atti legittimi su tutti i punti della Repubblica; per dissipare la sedizione eccitata
             dal fanatismo; per penetrare gli asili dell’ozio e della pubblica dissolutezza, per
             allontanare il devastatore dai boschi comunali e dai campi, unica cura del pove-
             ro  colono;  per  reprimere  l’audace,  che  porta  la  mano  sacrilega  sui  pubblici

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