Page 228 - Rassegna 2017-2
P. 228
TRIBUNA DI STORIA MILITARE
I movimenti di brigate fuori del proprio dipartimento dovevano essere
autorizzati dal governo, salvo il caso di inseguimento di briganti, assassini o rei
di gravi reati. I capitani e tenenti erano soggetti all’autorità giudiziaria per i ser-
vizi di polizia giudiziaria.
Gli ufficiali di gendarmeria erano subordinati soltanto ai generali coman-
danti nella rispettiva giurisdizione, con obbligo del colonnello e dei capisqua-
drone di tenerli al corrente della situazione della sicurezza pubblica.
Gli eventuali spostamenti delle brigate dovevano essere autorizzati con
decreto prefettizio. I comandanti della GN e della FA non potevano in alcun
modo interferire nei servizi della gendarmeria né tanto meno distoglierla dai
compiti d’istituto.
In caso di necessità gli ufficiali di gendarmeria potevano richiedere un
numero adeguato di militari della FA o della GN, dietro esibizione dell’ordine
originale e richiesta scritta ai comandi competenti.
In caso di concorso con la GN e la FA, la gendarmeria prendeva la destra
e formava sempre la testa della colonna. Il comando era esercitato dall’ufficiale
più elevato in grado e, a parità di grado, da quello di gendarmeria. Il comandan-
te appartenente ad arma diversa era però tenuto ad eseguire gli ordini impartiti
all’ufficiale di gendarmeria.
Il corpo era ordinato su dodici compagnie, con proprio stendardo, riunite
in cinque squadroni, tre al di qua e due al di là del Po. La compagnia del Lario
(Como) aveva giurisdizione anche sull’Adda (Valtellina) e quella del Mincio
(Mantova) anche sull’Adige (Verona). Ciascuna compagnia aveva un proprio
consiglio d’amministrazione, composto dal caposquadrone (ove residente nella
stessa sede della compagnia), dal capitano, dal tenente più anziano e da tre mili-
tari dei vari gradi (maresciallo, brigadiere e gendarme). Segretario e cancelliere
era il maresciallo capo quartiermastro e al consiglio assisteva il commissario di
guerra del circondario.
Il consiglio rendeva conto, annualmente, ad un consiglio d’amministrazio-
ne straordinario presieduto dal colonnello comandante e composto dal coman-
dante militare e dal commissario di guerra del circondario, da due membri del
consiglio di prefettura e dal commissario del potere esecutivo presso il tribunale
criminale (ossia il procuratore della Repubblica).
226