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LA REALE GENDARMERIA ITALIANA 1801-1814


             dei posti vacanti di maresciallo assegnati per anzianità e 1/2 a scelta. Il mare-
             sciallo capo era scelto tra i marescialli dello squadrone. Il maresciallo più anzia-
             no occupava il primo posto vacante di luogotenente, i due seguenti erano scelti
             dal governo (il secondo su terna proposta dal capitano, il terzo fra i tenenti delle
             truppe montate).
                  L’avanzamento a capitano era un terzo a scelta e due terzi ad anzianità, a
             caposquadrone un terzo ad anzianità e due terzi a scelta (uno tra i capitani del
             corpo e uno tra i capisquadrone di linea).


             e. Ispezioni e disciplina


                  Le brigate erano ispezionate ogni mese dal tenente, tre volte l’anno dal
             capitano, due dal caposquadrone e una dal colonnello.
                  I gendarmi erano giudicati dal consiglio di guerra di squadrone, composto
             dai militari più anziani di ogni arma, per i reati relativi al servizio e alla disciplina
             militare e dai tribunali criminali ordinari per quelli relativi al servizio di polizia
             generale e giudiziaria: concorrendo reati di diversa natura, prevaleva la giurisdi-
             zione militare. A richiesta del caposquadrone il reo era sottoposto ad un consi-
             glio straordinario di disciplina, presieduto dal colonnello e composto da tre
             ufficiali e due sottufficiali dei diversi gradi, da un membro del consiglio di pre-
             fettura e dal commissario di governo presso il tribunale criminale.
                  Le mancanze gravi (come l’ubriachezza abituale) comportavano l’allonta-
             namento dal corpo: in caso di attenuanti potevano essere comminate sanzioni
             meno  gravi  (trasferimento,  rinvio  dell’avanzamento,  prigione  fino  a  quattro
             mesi). In caso di rifiuto di obbedienza il gendarme era subito destituito dalle sue
             funzioni, denunciato e punito con prigione non inferiore a tre mesi.
                  Le mancanze, le ricompense e i servizi individuali erano annotati nel regi-
             stro di disciplina di compagnia, consultato per ogni avanzamento. I gendarmi
             non potevano svolgere alcuna attività di lavoro e le mogli non potevano essere
             titolari  di  pubblici  esercizi  nella  giurisdizione  territoriale  del  consorte,  sotto
             pena di trasferimento (o allontanamento dal corpo in caso di recidiva). Il trasfe-
             rimento a domanda poteva essere autorizzato solo all’interno del dipartimento
             di assegnazione.

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