Page 227 - Rassegna 2017-2
P. 227
LA REALE GENDARMERIA ITALIANA 1801-1814
- 12 trombetti (a cavallo);
- 1.080 comuni (540 a cavallo e 540 a piedi).
Il corpo fu istituito con legge del 20 febbraio 1801, che recepiva, quasi alla
lettera, la legge francese del 17 aprile 1798, senza tener conto delle successive
modifiche del 29 marzo 1800 (istituzione di un ispettorato generale della gendar-
merie nationale). La legge contava 193 articoli, riuniti in 17 titoli (compiti, orga-
nizzazione, reclutamento, avanzamento, trattamento, rimonta, mantenimento,
casermaggio, disciplina). Il regolamento di servizio (titolo IX) comprendeva a
sua volta 4 parti: servizio ordinario, servizio straordinario, rapporto con le diffe-
renti unità civili, relazioni con la guardia nazionale (GN) e la forza armata (FA).
b. Compiti, ordinamento e amministrazione del corpo
Compito del corpo era «assicurare il mantenimento dell’ordine e l’esecu-
zione delle leggi» mediante «vigilanza continua e repressiva» in concorso con la
GN e la FA, ma «specialmente per la sicurezza delle campagne e delle strade».
In caso di oltraggio o minacce i gendarmi dovevano procedere all’arresto
immediato del reo. Tutti i cittadini erano tenuti a prestare manforte alla gendar-
meria se richiesti con il grido «forza alla legge». In caso di guerra il corpo assi-
curava, con distaccamenti prelevati dagli squadroni territoriali, il «mantenimen-
to dell’ordine e della polizia negli accampamenti e accantonamenti», con man-
dato al governo di stabilire il relativo regolamento di servizio.
La gendarmeria «forma(va) parte» della forza armata, dipendendo dal
ministro della guerra per il materiale e la disciplina, dal ministro di polizia per i
servizi di pubblica sicurezza e dal ministro della giustizia per quelli di polizia
giudiziaria. I capitani erano tenuti a informare prefetti, sottoprefetti e commis-
sari di governo dei fatti e notizie in loro possesso interessanti la sicurezza e
tranquillità pubblica e ad eseguirne le istruzioni, con facoltà di tali autorità di
informare il caposquadrone di eventuali negligenze e di denunciarle al ministro
di polizia generale per gli opportuni provvedimenti. Il prefetto poteva ordinare,
in casi urgenti, la riunione generale o parziale delle brigate del dipartimento,
dandone informazione ai ministri della guerra e di polizia: a sua volta il vicepre-
fetto poteva richiedere una o più brigate per fiere o mercati.
225