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LA REALE GENDARMERIA ITALIANA 1801-1814


                  -  12 trombetti (a cavallo);
                  -  1.080 comuni (540 a cavallo e 540 a piedi).
                  Il corpo fu istituito con legge del 20 febbraio 1801, che recepiva, quasi alla
             lettera, la legge francese del 17 aprile 1798, senza tener conto delle successive
             modifiche del 29 marzo 1800 (istituzione di un ispettorato generale della gendar-
             merie nationale). La legge contava 193 articoli, riuniti in 17 titoli (compiti, orga-
             nizzazione,  reclutamento,  avanzamento,  trattamento,  rimonta,  mantenimento,
             casermaggio, disciplina). Il regolamento di servizio (titolo IX) comprendeva a
             sua volta 4 parti: servizio ordinario, servizio straordinario, rapporto con le diffe-
             renti unità civili, relazioni con la guardia nazionale (GN) e la forza armata (FA).


             b. Compiti, ordinamento e amministrazione del corpo


                  Compito del corpo era «assicurare il mantenimento dell’ordine e l’esecu-
             zione delle leggi» mediante «vigilanza continua e repressiva» in concorso con la
             GN e la FA, ma «specialmente per la sicurezza delle campagne e delle strade».
             In  caso  di  oltraggio  o  minacce  i  gendarmi  dovevano  procedere  all’arresto
             immediato del reo. Tutti i cittadini erano tenuti a prestare manforte alla gendar-
             meria se richiesti con il grido «forza alla legge». In caso di guerra il corpo assi-
             curava, con distaccamenti prelevati dagli squadroni territoriali, il «mantenimen-
             to dell’ordine e della polizia negli accampamenti e accantonamenti», con man-
             dato al governo di stabilire il relativo regolamento di servizio.
                  La  gendarmeria  «forma(va)  parte»  della  forza  armata,  dipendendo  dal
             ministro della guerra per il materiale e la disciplina, dal ministro di polizia per i
             servizi di pubblica sicurezza e dal ministro della giustizia per quelli di polizia
             giudiziaria. I capitani erano tenuti a informare prefetti, sottoprefetti e commis-
             sari di governo dei fatti e notizie in loro possesso interessanti la sicurezza e
             tranquillità pubblica e ad eseguirne le istruzioni, con facoltà di tali autorità di
             informare il caposquadrone di eventuali negligenze e di denunciarle al ministro
             di polizia generale per gli opportuni provvedimenti. Il prefetto poteva ordinare,
             in casi urgenti, la riunione generale o parziale delle brigate del dipartimento,
             dandone informazione ai ministri della guerra e di polizia: a sua volta il vicepre-
             fetto poteva richiedere una o più brigate per fiere o mercati.

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