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TRIBUNA DI STORIA MILITARE



               f. Il soldo privilegiato della gendarmeria


                    Il soldo, lo stesso della gendarmeria francese, attribuiva agli ufficiali un
               trattamento corrispondente, all’incirca, a quello del grado superiore della fante-
               ria. Convertito in lire milanesi, i sottufficiali avevano un soldo mensile da £. 100
               a £. 55:5, i gendarmi a cavallo di £. 53:8 e quelli a piedi di £. 43, da confrontare
               con le £. 48 italiane spettanti all’aiutante di reggimento (massimo grado dei sot-
               tufficiali di linea) e le 15:60/13:60 dei graduati delle altre armi. Il soldo era al
               netto delle ritenute per le masse di compagnia, supplemento straordinario per
               missioni e di foraggio, cui si provvedeva mediante assegni aggiuntivi di franchi
               215 (£. 277 milanesi) per uomo e 365 (£. 471) per cavallo. Inoltre era previsto
               un supplemento di soldo per servizi esterni con pernottamento, di misura abba-
               stanza elevata (soldi 10, 12 e 14 per gendarme, brigadiere e maresciallo a caval-
               lo, dimezzato per quelli a piedi). In caso di mobilitazione per la guerra la legge
               prevedeva, senza quantificarlo, un «accrescimento» di paga.
                    In  compenso  i  gendarmi  dovevano  depositare  presso  la  compagnia
               (mediante unica soluzione o ritenute sul soldo) una cauzione di franchi 300
               (montati) o 190 (a piedi) per garantire il rimpiazzo del materiale e del cavallo
               perduti o deteriorati. Il deposito, gli effetti ed il cavallo erano di proprietà del
               gendarme o degli eredi. La vendita o la permuta del cavallo doveva però essere
               autorizzata dal tenente e ratificata dal capitano, sotto pena di destituzione. La
               perdita per causa di servizio era indennizzata dallo stato fino a 350 franchi. Era
               previsto un fondo a disposizione del ministro della guerra per indennizzi e gra-
               tifiche ai gendarmi meritevoli. I gendarmi potevano essere ammessi, a parità
               con gli altri militari, nella casa nazionale dei veterani e godevano di pensione di
               anzianità (a 60 anni) o di invalidità (secondo i requisiti e con le ritenute stabiliti
               in generale per la forza armata).


               g. Due milioni di franchi per un reggimento speciale


                    Con le indennità degli ufficiali (d’alloggio, per spese d’ufficio e di viaggi)
               e le loro razioni di foraggio, il costo di mantenimento era di 1.297.381 franchi
               (£. 1.675.838 milanesi), pari a 1/12 delle spese per le truppe nazionali e polac-

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