Page 229 - Rassegna 2017-2
P. 229
LA REALE GENDARMERIA ITALIANA 1801-1814
c. Il servizio d’istituto
Il servizio ordinario, svolto mediante perlustrazione abituale delle grandi
strade e sorveglianza di fiere, mercati, feste pubbliche, alberghi, bettole e lupa-
nari, includeva:
- polizia militare (sorveglianza di accampamenti, controllo e scorta a movi-
menti di truppe e militari isolati, ricerca e cattura dei disertori, arresto di militari
sprovvisti di documenti validi; scorta armata di valori e carrozze dello stato;
dispersione di attruppamenti armati e sollevazioni popolari);
- polizia giudiziaria (raccolta di informazioni sui delitti e attentati pubblici,
con verbalizzazione dei ritrovamenti di cadaveri, incendi, rotture e dichiarazioni
testimoniali; ricerca dei rei e inseguimento dei malfattori; arresto su mandato di
cattura o in esecuzione di sentenza; traduzioni di detenuti; arresto in flagranza
di briganti, ladri di strada, assassini attruppati, devastatori di boschi, raccolti e
siepi, disturbatori della pubblica quiete, mendicanti, contravventori ai divieti del
gioco d’azzardo e alle norme sulla circolazione, rei di attentato alla sicurezza
delle persone);
- polizia fiscale (concorso all’esazione delle tasse e alle esecuzioni giudizia-
rie, ricerca e cattura dei contrabbandieri):
- polizia stradale (tutela, sicurezza e disciplina della libera circolazione, con
arresto in flagranza dei contravventori e dei rei di reati colposi o di pericolo).
La legge disponeva la compilazione di piani dettagliati dei comuni e delle
strade che la brigata doveva percorrere nel servizio ordinario. Era consentito
l’uso della forza per contrastare la resistenza o la ribellione durante l’esecuzione
del dovere. Era reato maltrattare, oltraggiare e usare violenza contro gli arresta-
ti, nonché arrestare un cittadino fuori dai casi previsti dalla legge (in flagranza
di reato o in esecuzione di mandati d’arresto e sentenze di condanna). Il fermo
doveva essere convalidato entro 24 ore dall’autorità di polizia o giudiziaria.
L’uso delle armi era consentito soltanto per la difesa personale nell’esecu-
zione della legge, decreti, ordini e mandati di giustizia e polizia e per disperdere
attruppamenti sediziosi e ammutinamenti popolari e arrestare i capi, autori e
istigatori (a condizione però che non si potesse altrimenti difendere il terreno,
i posti o le persone confidate o se la resistenza era tale da non consentire altri
227