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LA REALE GENDARMERIA ITALIANA 1801-1814


             c. Il servizio d’istituto


                  Il servizio ordinario, svolto mediante perlustrazione abituale delle grandi
             strade e sorveglianza di fiere, mercati, feste pubbliche, alberghi, bettole e lupa-
             nari, includeva:
                  -  polizia militare (sorveglianza di accampamenti, controllo e scorta a movi-
             menti di truppe e militari isolati, ricerca e cattura dei disertori, arresto di militari
             sprovvisti di documenti validi; scorta armata di valori e carrozze dello stato;
             dispersione di attruppamenti armati e sollevazioni popolari);
                  -  polizia giudiziaria (raccolta di informazioni sui delitti e attentati pubblici,
             con verbalizzazione dei ritrovamenti di cadaveri, incendi, rotture e dichiarazioni
             testimoniali; ricerca dei rei e inseguimento dei malfattori; arresto su mandato di
             cattura o in esecuzione di sentenza; traduzioni di detenuti; arresto in flagranza
             di briganti, ladri di strada, assassini attruppati, devastatori di boschi, raccolti e
             siepi, disturbatori della pubblica quiete, mendicanti, contravventori ai divieti del
             gioco d’azzardo e alle norme sulla circolazione, rei di attentato alla sicurezza
             delle persone);
                  -  polizia fiscale (concorso all’esazione delle tasse e alle esecuzioni giudizia-
             rie, ricerca e cattura dei contrabbandieri):
                  -  polizia stradale (tutela, sicurezza e disciplina della libera circolazione, con
             arresto in flagranza dei contravventori e dei rei di reati colposi o di pericolo).
                  La legge disponeva la compilazione di piani dettagliati dei comuni e delle
             strade che la brigata doveva percorrere nel servizio ordinario. Era consentito
             l’uso della forza per contrastare la resistenza o la ribellione durante l’esecuzione
             del dovere. Era reato maltrattare, oltraggiare e usare violenza contro gli arresta-
             ti, nonché arrestare un cittadino fuori dai casi previsti dalla legge (in flagranza
             di reato o in esecuzione di mandati d’arresto e sentenze di condanna). Il fermo
             doveva essere convalidato entro 24 ore dall’autorità di polizia o giudiziaria.
                  L’uso delle armi era consentito soltanto per la difesa personale nell’esecu-
             zione della legge, decreti, ordini e mandati di giustizia e polizia e per disperdere
             attruppamenti sediziosi e ammutinamenti popolari e arrestare i capi, autori e
             istigatori (a condizione però che non si potesse altrimenti difendere il terreno,
             i posti o le persone confidate o se la resistenza era tale da non consentire altri

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