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TRIBUNA DI STORIA MILITARE



               mezzi. In caso di ammutinamenti popolari l’uso delle armi doveva essere auto-
               rizzato dall’autorità locale previa intimazione ripetuta tre volte con la formula
               «obbedienza alla legge; si va ad usare la forza, i buoni cittadini si ritirino!»).


               d. Reclutamento e avanzamento


                    Gli ufficiali erano tratti, a domanda e a scelta, dagli ufficiali non forestieri
               della FA, con il grado nel quale avevano anzianità da almeno un anno. Requisiti
               per la truppa erano cittadinanza attiva, età da 25 ai 35 anni (escluse cioè le classi
               soggette a coscrizione), altezza minima di m. 1.73, saper leggere e scrivere e cer-
               tificato di buoni costumi e buona condotta rilasciato dalla municipalità e dal tri-
               bunale. Per il grado di maresciallo capo, con funzioni di quartiermastro cancel-
               liere, occorreva inoltre conoscere le quattro operazioni aritmetiche e aver pra-
               tica di contabilità militare e attitudine all’incarico.
                    I sottufficiali dovevano essere reclutati per metà nella FA e per metà nella
               GN. Inoltre la FA doveva fornire 90 fanti e 90 cavalieri, uno per ciascuna bri-
               gata. Il resto (96 SU, 6 trombettieri e 900 gendarmi, metà a piedi e metà a caval-
               lo) era formato da volontari, ammessi a domanda indirizzata al dipartimento di
               residenza, che provvedeva ad accertare la sussistenza dei requisiti mediante un
               giurì di elezione di 5 membri (un delegato del consiglio di prefettura, il commis-
               sario del potere esecutivo, un pretore, il comandante della GN del dipartimento
               e un altro ufficiale della medesima scelto dal consiglio).
                    Per i reclutamenti successivi alla formazione del corpo, la legge aggiunge-
               va il requisito di aver prestato almeno un anno di servizio nella forza armata o
               nella GN (dopo l’anno XII il periodo richiesto aumentava a quattro anni, di cui
               almeno uno in cavalleria per poter far parte dei gendarmi montati). Per il primo
               quadriennio i capisquadrone sceglievano annualmente 48 gendarmi a cavallo
               (quattro per compagnia, su lista di otto proposti dal capitano). Collegata con
               tale deroga era la norma che per il primo decennio riservava alle truppe a caval-
               lo dell’esercito 72 iscrizioni annuali nei registri dipartimentali (otto per ogni
               squadrone di cavalleria e artiglieria a cavallo).
                    Metà dei posti di SU erano riservati ai gendarmi provenienti dall’esercito.
               L’avanzamento a brigadiere e a maresciallo avveniva nella compagnia, con 1/2

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