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GUIDA OPERATIVA - NORMATIVA SULLE BORSE DI PLASTICA 2017








                 del procedimento di adozione dell’ordinanza ingiunzione e di confisca da
                 parte della provincia (per cui possono trascorrere anche diversi mesi), tutte
                 le borse non a norma (“cose che possono [anzi devono, v. subito infra, n.d.r.]
                 formare oggetto di confisca amministrativa”, v. ancora art. 13 cit.) in modo da evi-
                 tare che esse medio tempore vengano fatte “sparire” e garantirne così la suc-
                 cessiva  confisca  obbligatoria  da  parte  della  provincia  (conversione  del
                 sequestro in confisca a seguito dell’intervento della provincia). si evidenzia
                 infatti che tutte le borse non conformi alla legge devono essere sottoposte
                 a confisca obbligatoria in quanto “cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la deten-
                 zione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga
                 emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento” (art. 20, comma 5, ad esempio per
                 mancanza dell’elemento soggettivo o per errore sul fatto di cui all’art. 3 l.
                 n. 689/1981), per cui nei casi di chiara non conformità è opportuno far pre-
                 cedere detta confisca dal sequestro cautelare di tutta la merce (nei casi più
                 dubbi si può invece procedere con un sequestro probatorio di un limitato
                 numero di campioni al fine di farli analizzare dai laboratori ad es. dell’arpa
                 umbria). il sequestro va effettuato nei modi e con le forme previste dal
                 d.p.r. n. 571/1982 (capo ii, modalità del sequestro di cose, Veicoli e na-
                 tanti, artt. 3 ss.). contro il sequestro la parte può proporre opposizione,
                 “anche immediatamente” (art. 19, ossia senza attendere la conclusione del pro-
                 cedimento innanzi alla provincia con ordinanza ingiunzione o di archivia-
                 zione), alla provincia stessa, che dovrà pronunciarsi su di essa entro dieci
                 giorni, pena l’accoglimento automatico dell’opposizione (silenzio/accogli-
                 mento, art. 19 cit.) con conseguente restituzione delle borse sequestrate.
                 nel caso in cui l’opposizione venga respinta dalla provincia nei termini di
                 legge (10 gg.), l’ordinanza ingiunzione o comunque quella di confisca do-
                 vranno intervenire “entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, co-
                 munque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro”, pena la perdita di
                 efficacia di quest’ultimo (art. 19, 3 comma, cit.: in altre parole, in caso di op-
                 posizione a sequestro respinta dalla provincia, il sequestro stesso viene dun-
                 que ad avere un termine massimo di efficacia, mentre se l’opposizione non
                 viene presentata questo può rimanere efficace sino alla conclusione del pro-
                 cedimento innanzi alla provincia).








                         I Quaderni                            Rivista Tecnico-scientifica ambientale  85
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